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Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori – Taratura - Necessità - Esclusione - Controllo satellitare dei veicoli in movimento (VIASAT) - Efficacia probatoria della velocità del veicolo - Esclusione.

(Giudice di Pace Civile di Palermo, Sez. VIII, 19 novembre 2010)

Poiché le apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità non necessitano di un controllo periodico finalizzato alla taratura, in base alla L. n. 273/1991 che attiene ai controlli metrologici su apparecchi di misura di tempo, distanza e massa, l’efficacia probatoria dello strumento rilevatore della velocità (nella specie mod. 104 C/2) perdura sino a quando risultino accertati, nel caso concreto, in base a circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, inconvenienti ostativi al regolare funzionamento dello strumento stesso. Il controllo satellitare dei veicoli in movimento (VIASAT) può assurgere ad elemento qualificante per ciò che concerne la localizzazione del mezzo (anche se con qualche scarto, come precisato dal sistema), ma non per quanto riguarda la determinazione precisa della velocità del veicolo.

Venerdì, 19 Novembre 2010
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