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Responsabilità civile - Cose in custodia – Pubblica amministrazione - Strade - Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Condizioni - Fattispecie in tema di sinistro occorso a motociclista su strada di centro storico

(Cass. Civ., Sez. III, 15 ottobre 2010, n. 21328)

La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell’ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo, la cui ricorrenza devo essere verificata caso per caso dal giudice del merito non soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle datazioni, ai sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico. (Nella fattispecie è stata affermata la responsabilità di un Comune per omessa segnalazione di pericolo, nel caso di incidente occorso a motociclista scivolato su acciottolato di strada del centro storico).

 

Venerdì, 15 Ottobre 2010
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