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Depenalizzazione- Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Opposizione - Rilevabilità d’ufficio di vizi diversi da quelli fatti valere con l’atto di opposizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di opposizione avverso verbale di accertamento per violazioni al vigente codice della strada

(Cass. Civ., Sez. II, 18 gennaio 2010, n. 656)

L’opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204 bis dello stesso codice della strada e 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla “causa petendi” fatta valere con l’opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto l’opposizione per il motivo della mancanza di prova documentale della persistenza dell’omologazione dell’apparecchio usato per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità, ancorché non fatto valere dall’interessato con l’atto di opposizione al verbale di accertamento).

Lunedì, 18 Gennaio 2010
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