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Il preavviso di violazione sul parabrezza non sana l’errore del verbale

(GdP di Palermo, 23 novembre 2012)
Foto di repertorio dalla rete

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“L’avviso di violazione, quale atto prodromico alla successiva emissione del verbale di contestazione non può essere preso in considerazione al fine di attribuire e conferire, ex post, validità sanante al verbale di contestazione d’infrazione stradale, atteso che solamente quest’ultimo atto è ricorribile avanti all’autorità giudiziaria, in quanto direttamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente, quale utente della strada, per la sua idoneità ”a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, terzo comma, del codice della strada”. Con questa motivazione, citando la Corte cassazione, il giudice di pace di Palermo, sentenza 23 novembre 2012, ha accolto il ricorso di un automobilista multato perché dal verbale non si evinceva il luogo esatto dell’infrazione. A nulla è valsa la difesa del comune secondo cui l’avviso di contestazione lasciato sul parabrezza conteneva tutti i dati.

Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema corte, citata dal Giudice, infatti, “in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, è inammissibile il rimedio dell'opposizione di cui alla legge n. 689/1981 avverso il mero preavviso di contravvenzione (solitamente apposto sul parabrezza del veicolo del trasgressore), che è atto prodromico all'ordinanza - ingiunzione (rectius, all’emissione del verbale di contestazione) e non può essere equiparato né al verbale di contestazione immediata, né al verbale di accertamento notificato al trasgressore, in quanto, a differenza di essi, atto non idoneo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, terzo comma, del codice della strada” (per tutte, Cass. Civ. n. 5875/2004).

 

> Leggi la sentenza

 

 

da diritto24.ilsole24ore.com

 

 

Martedì, 18 Dicembre 2012
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