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Corte di Cassazione 23/11/2012

Infrazione del codice della strada: se non è stato individuato il guidatore l'infrazione si intende consumata dove ha sede la Polizia procedente

(Cass. Civ., sez. VI, 23 novembre 2012, n. 20287)

(Omissis)

 

Fatto e diritto

 

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 27 giugno 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con sentenza del 13 dicembre 2010, il Giudice di pace di Bari ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a provvedere sull’opposizione proposta da G.L. avverso il verbale con cui la Polizia stradale di Treviso gli aveva contestato la violazione dell’art. 126-bis del codice della strada, per non aver fornito le informazioni richiestegli circa il conducente di un veicolo a lui intestato, che aveva superato il limite di velocità stabilito in (omissis), luogo dell’accertamento. Il Giudice di pace di Bari indicava come competente il Giudice di pace di Monopoli, quale giudice del luogo di residenza del ricorrente.
Il Giudice di pace di Monopoli, davanti al quale la causa è stata riassunta, con ordinanza del 12 gennaio 2012 ha chiesto di ufficio a questa Corte il regolamento della competenza, ritenendo che l’infrazione si consuma nel luogo in. cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa, ossia dove ha sede l’organo di polizia procedente.
La tesi sostenuta dal Giudice di pace di Monopoli appare manifestamente fondata, atteso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. VI-2, 23 febbraio 2011, n. 4426), l’infrazione si consuma nel luogo ove avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa, cioè a dire nel luogo in cui ha sede l’organo di polizia procedente (Treviso).
Si ritiene pertanto che il regolamento possa senz’altro essere deciso con la dichiarazione della competenza del Giudice di pace di Treviso”.
Considerato che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Treviso;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

 

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Treviso.

 

da Polnews

Venerdì, 23 Novembre 2012
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