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Patente - Patente a punti - Perdita totale dei punti - Conseguenze - Revisione della patente - Termine di trenta giorni - Mancato rispetto del termine - Sospensione della patente e tempo indeterminato - Natura - Richiesta di sospensione ex art. 22 L. n. 689/81 del provvedimento di sospensione della patente - Esclusione.

(Giudice di Pace Civile di Tortona, 25 settembre 2008)

Qualora in seguito alla perdita totale dei punti della patente sia disposta la revisione della stessa ed il titolare non si sottoponga all’esame di idoneità nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato. Tale sospensione non costituisce una sanzione amministrativa derivando semplicemente dal mancato sottoporsi del titolare della patente al prescritto esame nel termine predetto e, pertanto, non è suscettibile di sospensione ai sensi dell’art. 22 L.n. 689/1981.

 

Giovedì, 25 Settembre 2008
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