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Sosta, fermata e parcheggio - Sosta e parcheggio - Subordinazione al pagamento di una somma pecuniaria - Ammissibilità - Conseguenze - Applicabilità in entrambi i casi della sanzione pecuniaria ex art. 7, comma 15, c.s.

(Cass. Civ., Sez. II, 2 settembre 2008, n. 22036)

Il codice della strada definisce «sosta» la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente ex art. 157. comma 1, lett. c) - e «parcheggio» l’area o l’infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli (art. 3 comma 1, n. 34), il parcheggio o la sosta dei veicoli che il sindaco può «vietare o limitare o subordinare al pagamento» — ex art. 7, comma 1, lett. a) e 6 comma 4, lett. d) — si distinguono conseguentemente tra loro solo per l’elemento topografico della sosta dei veicoli (nel primo caso, avviene in un’area esterna alla carreggiata, specificamente a ciò adibita, e nel secondo, in aree poste all’interno della carreggiata) e non anche per la durata della loro protrazione nel tempo. Ne deriva che la sosta in parcheggio, al pari di quella all’esterno di essa, rientrano entrambe nella previsione dell’art. 157, comma 6 c.s. E qualora esse siano state subordinate al pagamento di una somma di denaro, non si sottraggono all’operatività della sanzione pecuniaria di cui al comma 15 dell’art. 7 c.s. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza del giudice di pace che aveva affermato che nessuna norma prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa per effetto del mancato pagamento del parcheggio).

 

Martedì, 02 Settembre 2008
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