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Notizie brevi 26/10/2012

Addio mediazione. Liti per auto e casa, si torna dal giudice

Liti condominiali, affittuari morosi, diritti di proprietà controversi, questioni ereditarie, clausole contrattuali oscure. Non c'è alcuno scampo: quella del tribunale sembra destinata a rimanere la strada principale per trovare una soluzione. La Corte costituzionale, complice probabilmente una norma scritta male (ma per dirlo bisogna aspettare le motivazioni della sentenza), esclude che in tutti questi casi, e molti altri ancora, la mediazione possa essere «condizione di procedibilità».
In altre parole, prima di andare dal giudice non sarà più un obbligo tentare la via della mediazione, canale alternativo di composizione delle controversie, che avrebbe dovuto sottrarre una bella fetta di nuovi fascicoli dalle scrivanie dei giudici per consentire loro di attaccare quel mostro che è l'arretrato civile. Ciò non significa certo che la mediazione sia morta e sepolta, perché la Consulta non ha intaccato le altre ipotesi. È infatti salva la possibilità di utilizzare quella volontaria: anziché andare in giudizio, chiunque può chiamare la controparte a un confronto dal mediatore. Stesso discorso per la mediazione delegata: può essere il giudice, valutata la questione, a proporre alle parti di rivolgersi presso un organismo. E questo vale anche in appello, non solo nel primo grado di giudizio. Resta poi la possibilità che la mediazione sia prevista da clausole contrattuali.


Naturalmente la perdita dell'obbligatorietà ne riduce la forza: non sapremo mai se e quanto la mediazione, nella versione "strong", avrebbe potuto scalfire gli oltre 5 milioni di procedimenti civili pendenti. Qualche indicazione sulla reale forza di questo strumento ce la dà l'esperienza degli ultimi due anni. La prima fase della mediazione obbligatoria è partita nel marzo del 2011, mentre nel marzo 2012 si è arricchita anche delle liti condominiali e di quelle Rc auto. Certo, i risultati non sono stati clamorosi: il ministero della Giustizia indica che meno di un quinto dei passaggi presso un organismo di conciliazione ha consentito di evitare il passaggio in tribunale e ciò è confermato dai dati sulle conciliazioni non obbligatorie.
Stando ai numeri, si può quindi affermare che la mediazione, nella versione light sopravvissuta alle censure della Consulta, ha ancora molta strada da fare prima di diventare una opportunità reale di soluzione delle liti e un'occasione concreta di alleggerimento del lavoro degli uffici giudiziari. Va però rilevato che il tasso di successo delle procedure è tanto più alto quanto più basso è il valore della lite. Ad esempio, se la materia del contendere riguarda importi sopra i 5 milioni di euro, la procedura riesce il 14% delle volte in cui le parti si siedono di fronte al mediatore. Se invece ci si scontra su importi fino a mille euro, ecco che il grado di successo supera il 64%. Questo dimostra che alla mediazione non si dà particolare fiducia quando la posta in gioco è rilevante e quando probabilmente si ritiene che la soluzione sia anche più complicata.
Al contrario, si è molto più propensi a utilizzarla per le cause minori. E questa è tutto sommato una notizia che ha aspetti positivi, perché gran parte del contenzioso civile e commerciale sorge su questioni di valore modesto e dunque è giusto insistere con questo tipo di soluzione alternativa delle cause, almeno in quest'ambito di valore. Insomma, non tutto è compromesso.
Il principale vantaggio della mediazione è quello della durata: la procedura deve chiudersi in 4 mesi (secondo i dati del ministero, le mediazioni che hanno portato all'accordo delle parti hanno avuto una durata media di 61 giorni). Quasi superfluo ricordare che una causa ordinaria impiega 1.066 giorni (dati del ministero della Giustizia) per vedere la luce del solo primo grado di giudizio.

 

Un altro incentivo è quello fiscale. In caso di successo della mediazione, è infatti riconosciuto un credito di imposta commisurato alle indennità che le parti devo versare all'"arbitro", fino alla concorrenza di 500 euro. Non sappiamo se il ministro della Giustizia, Paola Severino, abbia fatto riferimento a questo tipo di benefici quando, preso atto della decisione della Corte costituzionale, ha affermato che «rimane quella facoltativa, vuol dire che lavoreremo sugli incentivi».
Infine, la nota con la quale la Corte costituzionale ha annunciato la decisione sull'obbligatorietà della mediazione può creare qualche imbarazzo ai tribunali. Finché la sentenza non sarà depositata – il dispositivo acquista efficacia il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – che fine faranno le controversie per cui la mediazione è obbligatoria? Cosa accade se il giudice rileva che non si è proceduto con il tentativo? Secondo le norme, ancora pienamente in vigore, dovrebbe rispedire la causa al mittente.

 


da ilsole24ore.com

Venerdì, 26 Ottobre 2012
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