Misure di sicurezza - Personali - Reato di guida senza patente ex art. 6 L. n. 575 del 1965 - Persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione non più in atto - Configurabilità - Esclusione.
Il reato di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, di cui all'art. 6 L. 31 maggio 1965, n. 575, è configurabile solo nei confronti di persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione ancora in atto. (Fattispecie nella quale la Corte ha stabilito che deve essere ricondotta nella fattispecie amministrativa di cui all'art. 116 comma 13 D.L.vo n. 285 del 1992, e non nel suddetto reato, la condotta di colui che guida senza patente, una volta cessata la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, che ne aveva motivato la revoca).