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Falsità in atti - In atti pubblici - Falsa dichiarazione di essere in possesso di patente di guida e di averla dimenticata a casa - Integrazione del delitto di cui all'art. 483 c.p. - Esclusione.

(Cass. Pen., Sez. V, 28 maggio 2008, n. 21402)

Non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che - fermato dalla Polizia alla guida della propria auto - dichiari falsamente di essere in possesso di patente di guida e di averla dimenticata a casa, non sussistendo, in tal caso, l'obbligo del privato di dire la verità, posto che il verbale della polizia, contenente le dichiarazioni del privato, non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati ed il reato in questione è ravvisabile quando l'atto pubblico, nel quale sia trasfusa la dichiarazione del privato, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati.

 

Mercoledì, 28 Maggio 2008
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