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Buca in strada, un classico. Ma per il risarcimento attenzione ai confini del cantiere

Foto di repertorio dalla rete

Anche il Comune, oltre alla società appaltatrice dei lavori pubblici, è responsabile – in qualità di appaltante e di Ente proprietario della strada - per il danno derivante dal sinistro stradale che si verifica nelle vicinanze ma al di fuori dell’area di cantiere regolarmente delimitata. Lo ha stabilito la  Cassazione, sentenza 12811/12.


Il caso

Un uomo, alla guida della sua auto nel lontano ’89, sprofondava in una buca - non segnalata - del manto stradale e, a causa della rottura dell’avantreno della vettura, finiva per perdere il controllo del mezzo schiantandosi contro un altro veicolo che procedeva nell’opposto senso di marcia. La buca che aveva dato origine all’incidente era dovuta ai lavori stradali in corso. Il danneggiato (passeggero a bordo dell’auto ‘caduta’ nella buca), perciò, conveniva in giudizio il Comune di Roma (quale ente appaltante) e la società appaltatrice delle medesime opere, oltre alle assicurazioni. Il contraddittorio veniva poi integrato con l’intervento della società incaricata della manutenzione stradale. All’esito del giudizio di primo grado i convenuti venivano condannati, in diversa misura, al risarcimento del danno occorso all’attore con il sinistro.


La Corte d’Appello di Roma, decidendo poi sull’appello principale e sugli appelli incidentali tra cui quello del danneggiato, distribuiva la colpa tra il conducente dell’auto e il Comune di Roma, condannandoli al risarcimento (salvo regresso nei confronti delle assicurazioni). Il successivo ricorso per cassazione, promosso in via principale dal danneggiato e articolato in numerosi ricorsi incidentali ad opera delle altre parti, viene rigettato. Vengono così in rilievo alcuni principi di diritto in materia di risarcimento per fatto illecito extracontrattuale e ripartizione della responsabilità tra appaltante e appaltatore di lavori pubblici. È di interesse la questione sollevata dal ricorso incidentale del Comune di Roma riguardo alla responsabilità per i danni cagionati da lavori stradali: è l’Ente a dover rispondere, oppure la società che svolge l’attività autorizzata? La Cassazione risolve il quesito stabilendo che è responsabile il solo appaltatore (o, come nel caso di specie, il subappaltatore) nei casi in cui il sinistro avvenga in un’area delimitata (nella specie, scavo di trincee per il posizionamento di cavi), dato che questi è il soggetto custode dell’aerea. Diversamente, risponde dei danni anche l’Amministrazione comunale se l’area viene utilizzata anche per la circolazione dei veicoli. Infatti in tema di appalto vige il principio per cui «l’appaltatore esplica l’attività contrattualmente prevista in piena autonomia, a proprio rischio» nei casi in cui il committente non ne indirizzi l’attività con indicazioni vincolanti. In quest’ultima circostanza chi esegue i lavori è solo "nudus minister" e la responsabilità ‘risale’, di conseguenza, in capo al committente.


Strada e area di cantiere: c’è differenza. Sempre ai fini della valutazione della responsabilità per il risarcimento, la Suprema Corte distingue anche tra l’area di cantiere chiaramente delimitata e la porzione di sede stradale (ancora) adibita alla circolazione. Il soggetto responsabile per l’incidente che si verifica nella prima è esclusivamente l’appaltatore, in qualità di custode dell’area. Quanto alla seconda, la responsabilità è invece ascrivibile anche all’Ente locale proprietario della strada, permanendo il rapporto di custodia tra Amministrazione Pubblica e soggetto appaltatore dei lavori.


da lastampa.it
 

Mercoledì, 12 Settembre 2012
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