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Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Fogli di registrazione (c.d. dischi cronotachigrafi).

(Cass. Civ., Sez. Lav., 3 agosto 2007. n. 17073)

L'impresa esercente l'attività di trasporto su strada mediante autocarri è tenuta alla conservazione sistematica per un anno dei fogli di registro con dei dati giornalieri di azienda, atteso che l'omessa conservazione sistematica dei fogli di registrazione (c.d. dischi cronotachigrafi) è sanzionata dall'art. 19 della legge n. 727 del 1978 in relazione a ciascun giorno lavorativo, avendo il foglio di registrazione una propria individualità ed autonomia, come emerge dall'art. 15 comma secondo del regolamento CEE n. 3821 del 1985, che fa riferimento alla utilizzazione da parte dei conducenti dei fogli di registrazione «per ciascun giorno in cui guidano» e che si riferisce, quindi, all'obbligo di conservazione di ciascun foglio, che ha una capacità di registrazione limitata a ventiquattro ore.

Venerdì, 03 Agosto 2007
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