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Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici - Depenalizzazione - Conseguenze - Trasmissione degli atti al Prefetto.

(Cass. Civ., Sez. IV, 7 marzo 2008, n. 10498)

La trasformazione della contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici in illecito amministrativo, ad opera dell'art. 5 D.L. 3 agosto 2007, n. 117, comporta che in caso di annullamento senza rinvio della sentenza che ha applicato la sanzione penale gli atti devono comunque essere trasmessi al Prefetto, autorità competente all'irrogazione di quella amministrativa anche per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del citato D.L. in relazione alle quali il procedimento penale non è stato ancora definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 7 D.L. n. 117 del 2007 impone la trasmissione anche in tal caso, derogando espressamente al principio di irretroattività di cui all'art. 1 L. 24 novembre 1981, n. 689).

Venerdì, 24 Agosto 2012
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