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Corte di Cassazione 04/07/2012

Circolazione stradale - precedenza "di fatto" - sinistro stradale

(Cass. Pen., sez.III, 4 luglio 2012, n. 25740)

(Omissis)

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. Con sentenza in data 22/05/2007 il Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, aveva affermato la colpevolezza di omissis in ordine al reato di cui all'art. 589 comma 2 del codice penale (omicidio colposo per violazione di norme stradali), a lui ascritto perchè, immettendosi in … ometteva di dare la prescritta precedenza ai veicoli che percorrevano detta strada ovvero di effettuare la manovra di immissione senza creare pericolo o intralcio agli utenti della strada e comunque di usare la massima prudenza nell'impegnare i crocevia, per cui veniva in collisione con il motociclo guidato da omissis che la percorreva e a seguito delle gravissime lesioni riportate nel sinistro decedeva immediatamente.
Si accertava in punto di fatto che il omissis procedeva alla velocità di 126 Km/h, a fronte di un limite di velocità di 50 km/h.
Il tratto di strada in cui si era verificato il sinistro era rettilineo e consentiva al omissis una visibilità di circa 120 mt. dal lato dal quale proveniva il motociclo, In quanto preceduto da una curva. Il omissis per evitare l'impatto aveva effettuato una brusca frenata, che gli faceva perdere il controllo del mezzo, e andava a schiantarsi sotto l'auto del omissis, mentre il motociclo, dopo avere urtato l'auto proseguiva la sua corsa per molti metri lungo la strada finendo in un prato.
Il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità dell'imputato per non aver dato la precedenza alla motocicletta condotta dal omissis e, in ogni caso, per essersi immesso nel flusso della circolazione senza essersi accertato di non costituire intralcio ai veicoli che avevano diritto di precedenza, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
In accoglimento dell'impugnazione del omissis la Corte di appello di Ancona con sentenza del 29/01/2009 lo aveva assolto, perchè il fatto non sussiste, affermando, sulla base delle risultanze processuali, che, quando l'imputato aveva visto la motocicletta condotta dal omissis, aveva già iniziato la manovra di immissione, per cui non poteva far altro che completarla.


Con sentenza in data 04/11/2009 questa Suprema Corte, cui avevano fatto ricorso il Procuratore generale presso la Corte territoriale e le parti civili, ha annullato tale pronuncia con rinvio, per non avere i giudici di merito, nella ricostruzione del sinistro stradale, esaminato esaustivamente le risultanze processuali ed, in particolare, le dichiarazioni della teste oculare omissis che, percorrendo la stessa strada con la propria auto, ed essendo stata sorpassata dal motociclo guidato dal omissis, aveva riferito di avere notato l'auto del omissis uscire lentamente da una via laterale ed immettersi su quella loro percorsa, con la conseguenza che non poteva essere esclusa l’avvistabilità da parte dell'Imputato sia dell'auto condotta dalla teste che del motociclo del omissis.
Con la sentenza impugnata, il giudice del rinvio. Corte di appello di Perugia, ha confermato la pronuncia di condanna del omissis., quantificando nella misura di un terzo il concorso di colpa della persona offesa.
I giudici di merito hanno valorizzato le dichiarazioni della predetta teste omissis affermando, anche sulla base di altre risultanze, quale la collocazione del punto d'urto operata dagli organi di polizia giudiziaria intervenuti sul posto, che il omissis nel momento in cui aveva iniziato la manovra di immissione poteva vedere l'auto e, a maggior ragione, la motocicletta che sopraggiungevano lungo fa strada.


La sentenza ha altresì escluso che il omissis potesse vantare la cosiddetta "precedenza di fatto" ed ha affermato che l'eccessiva velocità tenuta dal omissis non costituiva un elemento tale da interrompere il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dall'imputato e l'evento.


2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, tramite il difensore, il B. che la denuncia con tre mezzi di annullamento:
2.1 Illogicità manifesta della motivazione - motivazione apparente - travisamento del fatto ed errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. per avere la sentenza omesso di valutare e confutare le critiche circa l’attendibilità della teste, nonchè avere ignorato la risolutiva testimonianza del Maresciallo omissis e gli accertamenti svolti dal perito.
Il perito nominato dal G.l.P. aveva ritenuto che il omissis si trovasse fuori dalla visuale del omissis quando questi aveva iniziato la manovra di immissione  in considerazione del tempo di percorrenza della distanza di 120 mt. da parte della motocicletta, che risultava di circa 4 secondi, e dei segni per circa 37 metri lasciati sull'asfalto dal motociclo prima dell'impatto con l'auto. Dalle dichiarazioni rese dal Maresciallo omissis emergeva inoltre che il omissis aveva completato la manovra di immissione al momento dell'impatto con il motociclo, in quanto il corpo del omissis si era fermato a ridosso dell'autovettura quando questa era già ferma; peraltro, il tempo per effettuare la manovra di immissione era stato calcolato in quattro secondi.
Il giudice di rinvio non ha tenuto conto dei rigorosi accertamenti scientifici effettuati e delle altre risultanze processuali, ma solo delle dichiarazioni della teste omissis che sono in contrasto con le citate risultanze e presentano notevoli elementi di contraddizione nei raffronto tra quelle rese in sedi diverse, delle quali si riportano elementi, tra cui l'affermazione che il omissis indossava il casco, mentre questo fu trovato a distanza dal corpo col cinturino allacciato.


2.2 Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con conseguente violazione degli art. 145 e 154 del codice della strada
L'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale il omissis non poteva vantare la cosiddetta precedenza di fatto, contrasta con il principio di diritto affermato da una sentenza di questa Corte, secondo il quale "l'obbligo di cedere la precedenza scatta solo allorchè i due veicoli si trovino ad una ragionevole breve distanza da un incrocio ..."; principio riferentesi ad un motociclista che procedeva ad enorme velocità, della cui conoscenza non poteva farsi carico all'automobilista.
Nel caso in esame, però, l'accertamento peritale ha dimostrato che il motociclista non era neppure avvistabile nel momento in cui il omissis ha iniziato fa manovra di immissione. Non può essere, pertanto, ascritta all'imputato la violazione dell'obbligo di dare la precedenza al motoveicolo e, seppure, lo avesse notato nel corso della manovra, doverosamente l'avrebbe portata a termine ai sensi dell'art. 154 comma 5, al fine di liberare al più presto fa corsia di pertinenza della vittima.
L'incidente nella sostanza è stato determinato dalla eccessiva velocità tenuta dal omissis, che gli ha fatto perdere il controllo del motoveicolo. L'incidente inoltre non avrebbe avuto esito mortale se il omissis. avesse indossato il casco, come prescritto dal codice della strada .


2.3 Inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche con conseguente violazione degli artt. 112,  75 e segg. c.p.p..
La ripartizione delle responsabilità non aveva formato oggetto di domanda, con il conseguente vizio di ultrapetizione della sentenza sul punto.


3. In udienza fa difesa del ricorrente ha prodotto dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82 c.p.p..

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. Il ricorso non è fondato.
E' stato precisato in punto di diritto da questa Suprema Corte che la cosiddetta precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi. (Sez. 4, Sentenza n. 33385 del 08/07/2008, omissis e altri, Rv. 240900).
Inoltre, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità. (Sez. 4, Sentenza n. 12361 del 07/02/2008, omissis, Rv. 239258).
Orbene, fa sentenza impugnata ha puntualmente applicato gli enunciati principi diritto, avendo accertato che l'auto dell'imputato ha impegnato l'incrocio quando aveva la possibilità di vedere il sopraggiungere dell'auto condotta dalla omissis nonchè la stessa moto della vittima dell'incidente stradale.
Il ricorso va rigettato nel resto.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
(Omissis)

 

da Polnews

Mercoledì, 04 Luglio 2012
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