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Precedenza - Incroci stradali - Mancata previsione della eccessiva velocità degli altri veicoli - Responsabilità per colpa del conducente favorito Sussistenza.

(Cass. Pen., Sez. IV, 20 marzo 2008, n. 12361)

In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità. (Fattispecie in cui la sentenza d'appello, pur riconoscendo la violazione da parte del conducente di un ciclomotore dell'obbligo di dare la precedenza ad un incrocio, aveva ritenuto imprevedibile l'eccessiva velocità con cui era sopraggiunto un altro veicolo con il quale aveva colliso. La Corte pur riconoscendo l'esigenza di pervenire ad un rimprovero colposo personalizzato, che impedisce di ritenere costituita la colpa sulla base della mera violazione della norma cautelare specifica, ha annullato la sentenza affermando il principio sopra descritto).

 

 

 

 

Giovedì, 20 Marzo 2008
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