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Velocità - Gara di velocità - Partecipazione - Artt. 9 bis e 9 ter c.s. - Differenze.

(Cass. Pen., Sez. IV, 15 ottobre 2007, n. 37859)

In materia di circolazione stradale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 9 ter del codice della strada (divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore) è sufficiente il solo fatto di porre in essere la condotta relativa alla fattispecie vietata, senza necessità alcuna di un previo accordo organizzativo tra i partecipanti: tale seconda ipotesi è invero autonomamente prevista dall'art. 9 bis stesso codice (nella fattispecie le due automobili gareggiavano tra loro superandosi a vicenda).

Lunedì, 06 Agosto 2012
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