Strade - Private e pubbliche - Accessi e diramazioni - Apertura di nuovi accessi o mantenimento di accessi preesistenti privi di autorizzazione - Sanzione di cui all'art. 22, comma 11, c.s. - Applicabilità - Sanzione accessoria del ripristino dei luoghi - Irregolarità.
In materia di violazione del codice della strada, costituisce violazione dell'articolo 22, undicesimo comma, di detto codice, non solo l'apertura di accessi nuovi alla strada pubblica in difetto di autorizzazione, ma anche il mantenimento di tali accessi ad autorizzazione scaduta e non reiterata. In tali casi è legittima non soltanto la sanzione amministrativa pecuniaria, ma anche la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi a carico dell'autore della violazione e a sue spese, non potendosi giustificare la disapplicazione di tale sanzione in vista di una indimostrata possibilità di regolarizzazione mediante una autorizzazione successiva.