Patente - Motociclo - Guida con patente di categoria B anziché con patente di categoria A - Sentenza Corte cost. n. 3 del 1997 - Periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2003 n. 151 conv. nella L. 1 agosto 2003 n. 214 - Sanzionabilità - Esclusione.
In tema di circolazione stradale, a seguito della sentenza n. 3 del 1997 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), nella parte in cui punisce con la sanzione penale colui che, munito di patente di categoria B, C o D, guidi un veicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A, la predetta violazione non è sanzionabile neppure a titolo di sanzione amministrativa conseguente a depena¬lizzazione nelle ipotesi alle quali (come nella specie) non sia applicabile ratione temporis l'art. 2 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha sanzionato come illecito amministrativo la fattispecie in questione.