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Corte di Cassazione 12/07/2012

Contravvenzione - Verbale - Notifica - Cambio Indirizzo - 150 giorni - Decorrenza - Circolazione Stradale

(Cass. Civ., sez. II, del 4 luglio 2012, n. 11182/12)

"in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la decorrenza del termine di 150 giorni, entro il quale deve essere notificata la contestazione dell'infrazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 201 de l codice della strada, come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 151 del 2003 convertito nella legge n. 214 del 2003, coincide con quella dell'accertamento della violazione nel caso in cui siano stati correttamente ed esaurientemente iscritti nel Pubblico registro automobilistico (PRA), oltre al nome del pr oprietario, o degli altri soggetti previsti dall'art. 196 cod. strada, anche il luogo di residenza."


Svolgimento del processo


Con sentenza del 3/3/2005 il Giudice di Pace di Albano Laziale respingeva l'opposizione proposta da T.F. avverso il verbale di contestazione di infrazione all'art. 158 CdS per sosta del suo veicolo sull'attraversamento pedonale.

L'opposizione era stata proposta per far valere l'estinzione dell'obbligo di pagamento in conseguenza di notifica dell'accertamento effettuata oltre il termine di 150 giorni dall'accertamento e per nullita' della notifica per violazione dell'art. 8 L. 890/1982, oltre che per errore di fatto nell'individuazione del veicolo (censura che esula dall'oggetto dell'odierno ricorso); all'udienza era inoltre eccepita la nullita' del verbale per mancanza della firma del dirigente responsabile del procedimento.

Il Giudice di Pace con sentenza del 3/3/2005 rigettava l'opposizione rilevando;

- che la prima notifica (tentata nei termini di legge) non era andata a buon per irreperibilita' del destinatario all'indirizzo, ma ch e la seconda notifica era avvenuta tempestivamente in quanto nei 150 giorni dal momento in cui l'Amministrazione ha potuto apprendere ch e il destinatario era sconosciuto all'indirizzo risultante dalla Banca dati della MCTC (ossia dalla data di infruttuosa notifica);

- che la mancanza della firma autografa del dirige nte non determinava nullita', trattandosi di verbale redatto su modello meccanizzato.

T.F. propone ricorso fondato su due motivi.

L'intimato Comune di Pomezia non si e' costituito.

All'udienza del 28/11/2011 era disposta la rinnovazione della notifica del ricorso al comune di Pomezia entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

Il ricorso in rinnovazione e' stato notificato il 4/1/2012.

Motivi della decisione Preliminarmente occorre dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. il deposito del certificato storico di residenza della ricorrente in quanto non risulta prodotto nel precedente grado del processo e non riguarda la nullita' della sentenza; il ri ferimento contenuto nell'art. 372 c.p.c. alla nullita' della sentenza concerne, in fatti, solo le ipotesi di nulli ta' per vizi propri dell'atto, per mancanza dei requisiti di sostanza e di forma (v. Cass. S.U. n. 16402/2007).

1. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violaz ione e falsa applicazione dell'art. 201 D.Lgs.

285/1992 e degli artt. 8 e 9 L. 890/1992, nonche' il vizio di motivazione.

La ricorrente sostiene che la notifica del verbale di contravvenzione non si era perfezionata non essendo mai stata data notizia ad essa ricorrente dell'espletamento delle formalita' di cui all'art. 140 c.p.c., o, in caso di notifica a mezzo posta, mediante avviso del tentativo di notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, come prescritto dall'art. 8 L. 890/1982 con lettera raccomandata, ne' era stato provveduto (come invece prescritto dall'art. 9 L. 890/1982) alla consegna del piego alla nuova residenza nel medesimo comune, risultante dal certificato di residenza storico.

Pertanto, nel rigettare l'eccezione di estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione (ex art. 201 comma 5 CdS) per il decorso del termine di 150 giorni dall'accertamento dell'infrazione, il giudice di Pace avrebbe violato le suddette disposizioni senza neppure motivare in merito alle sollevate contestazioni.

1.1. L'infrazione al codice della strada era stata accertata in data 4/10/2002 e il primo tentativo di notifica del 21/12/2002 non era andato a buon fine in quanto il destinat ario era risultato sconosciuto all'indirizzo, mentre era andata a buon fine la seconda notifica del 10/4/2003, tanto che, proprio a seguito di questa seconda notifica, l'odi erna ricorrente aveva proposto opposizione.

Il Giudice di Pace ha rilevato;

- che la seconda notifica era andata a buon fine (lo stesso ricorrente nel ricorso al giudice di Pace riconosce che la seconda notifica gli e' pervenuta, come del resto risulta dalla firma per ricevuta del destinatario);

- che la notifica era tempestiva con riferimento al momento in cui il Comune aveva avuto cognizione del mutamento dell'indirizzo del contravventore risultante dai pubblici registri.

Pertanto il giudice di pace non ha omesso di motivare, ma ha rilevato che il termine non era decorso dalla seconda notifica e che non poteva decorrere da lla data dell'accertamento perche' il destinatario era risultato sconosciuto all'indirizzo risultante dalla banca dati della M.C.T.C..

Non sussiste, quindi, la nullita' della seconda notifica, mentre il mancato perfezionamento della prima notifica non e' rilevante per le ragioni che seguono. Come questa Corte ha gia' affermato con orientamento qui condiviso, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la decorrenza del termine di 150 giorni, entro il quale deve essere notificata la contestazione dell'infrazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 201 de l codice della strada, come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 151 del 2003 convertito nella legge n. 214 del 2003, coincide con quella dell'accertamento della violazione nel caso in cui siano stati correttamente ed esaurientemente iscritti nel Pubblico registro automobilistico (PRA), oltre al nome del pr oprietario, o degli altri soggetti previsti dall'art. 196 cod. strada, anche il luogo di residenza. Ne consegue che, all'impossibilita' di identificare in base a detti dati l'autore della trasgressione, si deve assimilare l'ipotesi di inidoneita' del luogo di residenza risultante dai pubblici re gistri, cio' comportando che il termin e per la notificaz ione inizia a decorrere dal momento in cui la P.A. sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza (Cass. 22/10/2009 n. 22400).

Questa Corte a S.U. (Cass. S.U. 9/12/2010 n. 24851) ha ulteriormente precisato che il "dies a quo" del termine di 150 giorni per la not ifica del verbale di contestazione dell'infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato reside nza provvedendo a far ri tualmente annotare la relativa variazione (con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di ap partenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, decorr e dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile.

Nella fattispecie, nel giudizio di merito non era st ato prodotto il certificato storico di residenza della ricorrente che inammissibilmente (v. supra) la ricorrente ha richiesto di produrre solo in questo giudizio di legittimita'.

Pertanto il Giudice di Pace, che av eva a sua disposizione una notifica con la dicitura "sconosciuto all'indirizzo" e una successiva notifica regolarmente effettuata, ha ritenuto che il termine di legge dovesse decorrere non dal momento dell'accertamento della violazione, ma dal momento in cui il Comune aveva avuto cognizione del mutamento di indirizzo, dopo l'esito negativo della prima notifica.

Il motivo di ricorso non attinge neppure la ratio decidendi della sentenza impugnata che si fonda, come detto, non gia' sulla validita' della prima notifica, ma sulla affermazione della validita' della seconda e sull'affermazione che il termine di notifica non poteva che decorrere dal momento in cui il Comune, con il primo tentativo di notifica av eva potuto apprendere che il destinatario era sconosciuto all'indirizzo risultante dalla banca dati della M.C.T.C. ; sotto l'evidenziato profilo, il motivo si appalesa altresi' inammissibile.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L. 241/1990 e il vizio di motivazione.

La ricorrente sostiene che il giudice di pace avrebbe frainteso il contenuto della censura secondo la quale non si contestava la mancata apposizione della firma autografa sul verbale di accertamento, ma la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

2.1 Il motivo e' infondato.

In base al disposto degli artt. 383 reg. esec. CdS, comma 4 e art. 385 commi 3 e 4 e del DLGS 12/2/1993 n. 39 art. 3 comma 2 nella redazione deg li atti amministrativi con sistema meccanizzato o di elaborazione dati la firma autografa e' sostituita a tutti gli effetti dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato de l nominativo del soggetto responsabile e quindi, nella specie, del verbalizzante, che si deve ritenere coincidente con il responsabile del procedimento. Questa Corte sin dagli anni 90 ha ripetutamente affermato la validita' del verbale redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione da ti se riporta le stesse indicazioni contenute nel modello" come predisposto in facsimile nell'allegato "titolo VI"; "tale modello segna lo spazio conclusivo destinato alle sottoscrizioni, oltre che del "trasgressore" e dell' (eventuale) "obbligato in solido", degli "accertatoli"( Cass. n. 2341/1998; Cass. n. 1923/1999). In particolare, piu' recentemente si e' ribadito che la firma autografa e' sostituita, a tutti gli e ffetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto il quale, in materia di sanzioni amministrative e' il verbalizzante (Cass.

21918/2006).

Nel caso concreto il nominativo del verbalizzante, da intendersi come responsabile del procedimento, e' specificamente indicato con nome e cognome, mancando solo l'indicazione del nominativo del dirigente, non previs ta a pena di nullita' dell'atto.

Inoltre, come questa Corte ha gia' affermato, la norma della L. n. 241 del 1990, risponde ad esigenze diverse da quelle tutelate dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, con la conseguenza che l'eventuale omissione delle indicazioni prescritte non potrebbe comunque determinare la nullita' della contestazione (Cass. 11/1/2006 n. 389; Cass. 28/9/2006 n. 21058). 3. Pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza condanna del ricorrente alle sp ese in considerazione della mancata costituzione dell'intimato.



P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso.



da ricercagiuridica.com

Giovedì, 12 Luglio 2012
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