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Corte di Cassazione 10/07/2012

Limiti alla circolazione - Zone a traffico limitato - Veicolo munito di contrassegno invalidi - Utilizzo indebito parte di persona non titolare del contrassegno - Reati sostituzione di persona e di truffa - Configurabilità - Esclusione - Illecito amministrativo ex art. 188, comma 4, c.s. - Sussistenza

(Cass. Pen, sez. II, 2 febbraio 2012, n. 4490)

Non dà luogo alla configurabilità dei reati, neppure tentati, di sostituzione di persona e di truffa, ma soltanto all’illecito amministrativo di cui all’art. 188, comma 4, cod. strad. il solo fatto che taluno, al fine di accedere all’interno di zone a traffico limitato (ancorché presidiate da “telepass”) o percorrere corsie preferenziali, esponga sul parabrezza dell’autovettura da lui condotta un contrassegno per invalidi rilasciato ad altra persona che non si trova a bordo del veicolo, quando a tale condotta non si accompagni, in caso di controlli, quella di spacciarsi per il soggetto a nome del quale il detto contrassegno sia stato rilasciato e neppure risulti che l’agente abbia utilizzato parcheggi a pagamento fruendo indebitamente della esenzione dal “ticket”. (Cass. Pen., sez. II, 2 febbraio 2012, n. 4490) [RIV-1205P417] Art. 188 c.s.

 

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Martedì, 10 Luglio 2012
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