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Patente - Rilasciata all'estero - Decorso di un anno dalla residenza in Italia senza ottenimento della patente italiana né conversione di quella estera - Circolazione con autorizzazione per esercitarsi - Assenza dell'istruttore - Illecito di cui all'articolo 122, secondo ed ottavo comma, c.s. Sussistenza

(Cass. Civ., sez. II, ord. 9 gennaio 2008, n. 228)

Ai sensi dell'art. 135 c.s., il conducente munito di patente di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, è abilitato alla guida in Italia di autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie, per le quali è valida la loro patente o il loro permesso nel Paese di rilascio, solo fino ad un anno successivo all'acquisto della residenza in Italia (per consentire le pratiche di conversione o il conseguimento della patente italiana); pertanto, risponde della violazione di cui all'art. 122, secondo e ottavo comma, c.s. il conducente che - residente in Italia da oltre un anno senza avere ottenuto la conversione della propria patente rilasciata all’estero né conseguita la patente italiana - circoli alla guida di un veicolo con la sola autorizzazione ad esercitarsi, senza avere a fianco un istruttore.

 

Lunedì, 09 Luglio 2012
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