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Corte di Cassazione 07/05/2012

Ricorso - assenza di valida notifica del verbale - giudice di pace del luogo ove la violazione è stata accertata

(Cass. Civ., sez.IV, 18 maggio 2012, n. 7939)

(omissis)
La (omissis) s.r.l. proponeva opposizione dinnanzi al Giudice di pace di Sant'Agata di Militello avverso la cartella di pagamento (omissis) notificata il (omissis), emessa dalla (omissis) s.p.a. relativa ad infrazione del codice della strada per Euro (omissis) elevata dalla Polizia Urbana di (omissis) in ordine alla quale il predetto Giudice di pace, costituita la sola (omissis), rimasto contumace il Comune di (omissis), con ordinanza comunicata il (omissis), previa sospensione del provvedimento impugnato, dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di giudice del lavoro, poichè la cartella impugnata conteneva, in via principale, contributi previdenziali INAIL. Eguale pronuncia veniva adottata dal Giudice di pace di Sant'Agata di Militello in diverso procedimento instaurato dalla medesima (omiss is) in opposizione alla stessa cartella esattoriale, notificata dalla (omissis) il (omissis).
Il giudice unico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di giudice del lavoro, investito, in riassunzione, del giudizio di entrambe le opposizioni, ha ritenuto a sua volta la propria incompetenza territoriale, per cui ha sollevato conflitto di competenza ex articolo 45 del codice di procedura civile rimettendo gli atti a questa Corte.
Nessuna delle parti si è costituita in questa fase di giudizio, sebbene ritualmente comunicato il provvedimento.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell'articolo 377 del codice di procedura civile , ha depositato la relazione di cui all'articolo 380 bis codice di procedura civile  proponendo l'accoglimento del regolamento di competenza.

 

RITENUTO IN DIRITTO

 

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex articolo 380 bis codice di procedura civile  che di seguito si riporta:
"Occorre premettere che dagli scritti difensivi, in particolare dal ricorso in riassunzione della stessa società opponente, risulta che le contestazioni di cui alle opposizioni proposte attengono alla sola somma esatta per violazioni al codice della strada, in quanto si richiede di "ritenere e dichiarare che, per le motivazioni di cui in narrativa, il ricorrente non è tenuto al pagamento della somma illegittimamente richiesta di (omissis) con cartella n. (omissis) ", lamentando il ricorrente "di non avere mai avuto notifica dei presunti verbali di contravvenzione cui la menzionata cartella fa riferimento, per cui lo stesso chiede che ai sensi dell'articolo 201 del codice della strada sia dichiarata decaduta l'amministrazione dal diritto al recupero delle somme". Di converso nessuna censura viene mossa con riferimento alla maggiore somm a intimata con la cartella esattoriale de qua per un diverso titolo.
Ciò posto, per giurisprudenza di questa Corte, che l'opposizione disciplinata dagli artt. 22 e segg. della legge 24.11.1981, n. 689  può essere proposta anche contro l'iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa applicata per la violazione delle norme sulla circolazione stradale (d.lgs. n. 285 del 1992) al fine di dedurre la mancanza della preventiva emissione e notificazione del provvedimento sanzionatorio, in considerazione della equiparabilità delle rispettive situazioni, nel caso il ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale contenente l'intimazione di pagamento per la somma di (omissis), proprio perchè assume non essere stata preceduta dalla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione prescritta dall'articolo 201 del codice della strada (v. da ultim o, Cass. 22 ottobre 2009 n. 22397).
Orbene sulla scorta del quadro normativo risultante dall’articolo 22 bis della legge 24.11.1981, n. 689 , riguardante il rinnovato assetto delle competenze, si desume che, in via generale, la competenza nel settore delle sanzioni amministrative spetta al giudice di pace, fatta eccezione per particolari e tassative ipotesi previste nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, per le quali la cognizione dell'opposizione a tali sanzioni è attribuita al tribunale (che, in base alle vigenti regole sui meccanismi di operatività di tale organo giurisdizionale, decide in composizione monocratica) ovvero agli altri eventuali organi giurisdizionali previsti dalle singole disposizioni speciali.
In particolare la competenza del giudice di pace per le opposizioni concernenti le materie attinenti al regime della sanzioni per le violazioni al codice della strada (è individuata in via esclusiva "davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis" . Inoltre va ribadito che tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale, ha natura inderogabile, ai sensi dell'articolo 204-bis del codice della strada (v. Cass. 23 novembre 2006 n. 24876; Cass. 17 gennaio 2011 n. 944).
Pertanto, alla luce di quanto precede, si deve ritenere corretta l'impostazione argomentativa operata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che ha sollevato il regolamento di competenza d'ufficio, dal momento che, sulla scorta del combinato disposto delle previsioni emergenti dall’articolo 22 bis, comma 1 e dal comma 3, lett. e) della legge 24.11.1981, n. 689  il legislatore ha inteso fissare una competenza funzionale (generale ed esclusiva) in capo al giudice di pace in materia di violazioni al codice della strada (cfr., in proposito, ord. Cass. 3 settembre 2004, n. 17877,) In definitiva, ritenendosi la fondatezza del regolamento di competenza d'ufficio sollevato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il conflitto prospettato deve essere risolto - in relazione all'opposizione in questione - con l'affermazione della sussistenza della competenza per mate ria del Giudice di pace di Sant'Agata Militello per essere stata la violazione contestata dal nucleo di polizia urbana di della legge 24.11.1981, n. 689  ".
Il regolamento va, pertanto, accolto, condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni contenute nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici. Dal che consegue che, per entrambi i giudizi riuniti, va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Sant'Agata di Militello. Non vi è da provvedere sulle spese di giudizio, essendo stato il regolamento richiesto d'ufficio (v. Cass. 19 gennaio 2007 n. 1167).

 

P.Q.M.

 

La Corte, accoglie il regolamento e dichiara la competenza del Giudice di pace di Sant'Agata di Militello, assegnando termine di legge per la riassunzione avanti al giudice dichiarato competente.
(omissis)

 

da Polnews

 

Lunedì, 07 Maggio 2012
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