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Corte di Cassazione 09/02/2011

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Verbale di accertamento di un’infrazione al codice della strada - Opposizione - Erronea individuazione della parte legittimata passiva - Conseguenze

(Cass. Civ., Sez. II, 9 febbraio 2011, n. 3178)

Nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente contro il verbale di accertamento di un’infrazione al codice della strada, l’erronea individuazione della parte legittimata passiva (nella specie il Comando di polizia municipale, invece che il Comune, in persona del sindaco, essendo stata accertata la violazione dagli agenti di polizia municipale) che risulti imputabile anche allo stesso Ufficio del giudice dell’opposizione, ai sensi dell’art. 23, comma secondo, L. 24 novembre 1981, n. 689, comporta la conseguenza, in difetto di qualsiasi sanatoria sopravvenuta (essendo stata emanata la sentenza impugnata nei confronti del Comando di polizia municipale e persistendo tale vizio anche nel giudizio di legittimità in cui il ricorso è stato notificato sempre allo stesso Corpo di polizia municipale, in persona del Comandante), della cassazione della sentenza oggetto del ricorso con rinvio ad altro giudice affinché possa provvedere ad una nuova trattazione del procedimento previa corretta instaurazione del contraddittorio. (Cass. Civ., sez. II, 9 febbraio 2011, n. 3178) - [RIV-1104P357] Artt. 200, 201, 204-bis cs.

 

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Mercoledì, 09 Febbraio 2011
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