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Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Redatto in lingua tedesca - Vizio di legittimità dell'atto - Rilevabilità in sede di opposizione a sanzione amministrativa - Esclusione - Necessità di esperire i rimedi previsti dal D.P.R. n. 574/1988 - Sussistenza

(Cass. Civ., sez. I, 22 febbraio 2007, n. 4168)

La questione della mancata traduzione del verbale di contestazione di violazioni del codice della strada redatto in lingua italiana all'interno della Provincia di Bolzano nella madrelingua - tedesca dell'opponente, non è autonomamente proponibile quale vizio di violazione di legge in sede di opposizione a sanzione amministrativa, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 574 del 1988, i cittadini della Provincia di Bolzano hanno l'onere di sollevare l'eccezione di nullità degli atti amministrativi non redatti nella loro madrelingua attraverso la proposizione di un apposito rimedio amministrativo, esperibile dianzi all'organo o ufficio che ha emesso l'atto, e solo in caso di rigetto di questo possono accedere al rimedio giurisdizionale, previsto dall'art. 10 del citato D.P.R., sicché il mancato esperimento del procedimento indicato comporta la sanatoria della nullità.

 

Venerdì, 25 Maggio 2012
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