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Articoli 17/05/2012

TASSA DI PROPRIETA’: LA PAGA ANCHE CHI HA CONFERITO LA PROCURA A VENDERE, SE LA CONCESSIONARIA NON HA FATTO LA COMUNICAZIONE ALL’ACI
La mancata comunicazione dell’Aci dei dati del veicolo e degli estremi del titolo per il quale è stata eseguita la consegna, impedisce al proprietario di godere dell’esenzione temporanea dalla tassa

Commento a cura di Ugo Terracciano*
Foto di repertorio dalla rete

Vende l’auto, ma deve continuare a pagare la tassa di proprietà. E’ successo ad un automobilista napoletano che, dopo aver ceduto il veicolo, ha ricevuto una multa per l’evasione del tributo.
Il fatto è che l’automobilista pensava di aver venduto ma in realtà, come spesso accade, aveva solamente firmato una procura notarile a vendere.
Sul piano pratico la differenza è impercettibile, su quello giuridico la cosa cambia eccome.
Ora, all’automobilista napoletano (e a tutti gli altri) la differenza è stata spiegata niente di meno che dalla Seconda Sezione della Cassazione Civile con la sentenza 24 giugno 2011 n. 13952.
L’intestatario dell’autovettura aveva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli l’avviso d’accertamento e d’irrogazione di sanzioni per l’omesso versamento della “tassa automobilistica” relativa all’anno 1999. I giudici (tanto in primo grado quanto in appello) avevano però rigettato l’impugnazione: il ricorrente non aveva provato di non essere più proprietario della macchina, ma aveva solamente esibito una procura notarile a vendere rilasciata nel dicembre 1998.
Per i giudici tributari, ai fini fiscali questo non basta: in sostanza, la procura irrevocabile a vendere l’autovettura rilasciata all’autosalone consegnatario del veicolo è giuridicamente irrilevante.


La procura – aveva sostenuto il ricorrente - e la contestuale dichiarazione del beneficiario di aver ottenuto la disponibilità materiale del veicolo costituiscono “un negozio giuridico attuato in modo atipico”, il quale rispecchia “le modalità necessarie alla vendita di un’auto”. Sicché, spogliatosi del veicolo il suo intestatario, residua il solo obbligo di annotazione della vettura in apposito registro tenuto per legge a cura del titolare dell’autosalone. In base al d.l. 953 del 1982 e sotto la comminatoria della legge 27 del 1978, per i veicoli consegnati, per la rivendita, alle imprese abilitate al commercio dei medesimi, l’obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello della scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.
Secondo la Cassazione, invece, in tema di tassa di possesso, nel caso in cui il veicolo sia consegnato per la rivendita a un’impresa abilitata al suo commercio, la mancata tempestiva comunicazione dell’Aci, da parte di quest’ultima, dei dati del veicolo e degli estremi del titolo per il quale è stata eseguita la consegna, impedisce al proprietario di godere dell’esenzione temporanea dal tributo ai sensi dell’art. 5 commi 43-48 d.l. 30 dicembre 1982 n. 953 conv. con modif. nella l 28 febbraio 1983 n. 53.
Così, resta fermo in capo al proprietario del veicolo l’obbligo di pagamento del tributo, mentre l’omissione dell’impresa consegnataria del veicolo può costituire fonte di responsabilità – contrattuale o extracontrattuale - nei confronti del proprietario stesso (Cass. Civile, sez. I, 22 aprile 1998, n. 4098).


Il soggetto obbligato verso il fisco è, ai sensi del comma 32, d.l. n. 953 del 1982, colui che risulta proprietario dal Pra. In caso di vendita di autoveicolo non seguita da immediata comunicazione al Pra, quindi, il compratore ha l’obbligo di fornire al venditore i mezzi necessari per il pagamento e il venditore, se provveda al pagamento con mezzi propri, ha diritto di ottenere dall’acquirente la restituzione di quanto pagato, senza che assuma rilievo l’eventuale successivo trasferimento del veicolo ad un terzo, nei cui confronti il primo compratore può agire in rivalsa.
In conclusione: qualcuno la tassa la deve pagare e per il fisco è indifferente che lo faccia il vecchio proprietario o la concessionaria che abbia ricevuto la procura a vendere. Tra l’uno e l’altra a decidere è l’intestazione al PRA.

 

*Dirigente  della Polizia di Stato e
Docente di Politiche della Sicurezza
Presso l’Università di Bologna

 

 



 

Giovedì, 17 Maggio 2012
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