Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Art. 94-bis, comma 3, C.d.S. - Intestazioni fittizie - Cancellazione d'ufficio dall'Archivio nazionale dei veicoli
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Prot. n. 13245
Roma, 14 maggio 2012
Oggetto: Art. 94-bis, comma 3, C.d.S. - Intestazioni fittizie - Cancellazione d'ufficio dall'Archivio nazionale dei veicoli.
Com'è noto, l'art. 94-bis, comma 3, C.d.S., introdotto dalla L. n. 120/2010, prevede che i veicoli per i quali sia stato accertata in via definitiva la loro intestazione fittizia, secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 94-bis, siano cancellati d'ufficio dall'Archivio nazionale veicoli e dal Pubblico registro automobilistico, su richiesta degli organi di polizia stradale.
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