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Danni da sinistro stradale: sì a competenza nel luogo di residenza dell'attore

La materia del risarcimento danni da sinistri stradali è fonte continua a costante di spunti per la riflessione giuridica sostanziale e processuale è si rivela, così, costantemente affascinante.

A questo proposito, si evidenzia un’interessante sentenza del Giudice di Pace di Novara che, nell’accogliere la domanda attorea di risarcimento dei danni fisici formulata, rigetta sia l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte, sia le contestazioni avversarie in merito alla non riconducibilità all’evento sinistrorso delle lesioni fisiche lamentate.

Le circostanze dell’evento sono tra le più classiche: il veicolo attoreo, fermo ad uno stop, viene tamponato a tergo da altro veicolo sopraggiungente.

Nonostante la dinamica dello scontro sia stata pacificamente ammessa dalle parti mediante compilazione e sottoscrizione congiunta del modello di constatazione amichevole di sinistro, e, per l’effetto, la responsabilità del medesimo risulti chiaramente ascrivibile in via esclusiva al veicolo tamponante, il responsabile civile del mezzo provvedeva al ristoro del solo danno materiale, ma non del danno fisico patito.

Stremata da mesi di falliti tentativi di contatto con il liquidatore e sconcertata da questa inspiegabile inerzia, la danneggiata decide di promuovere vertenza giudiziale, citando in giudizio i proprietari del mezzo ed il responsabile civile - per la condanna solidale - avanti il Giudice di Pace avente sede nel luogo della propria residenza – Novara - (si precisa che, trattandosi di controversia instaurata precedentemente al marzo 2012, non era necessario il tentativo di conciliazione.)

Si costituiva in giudizio il solo responsabile civile, contestando la competenza territoriale del giudice adito e la non riconducibilità all’evento dei danni fisici lamentati dall’attrice, essendosi la stessa recata al PS solo 4 giorni dopo il sinistro ed essendo la violenza dell’urto, rilevata con riferimento alle deformazioni subite da mezzo, incompatibile con esse.

Con riferimento alla carenza di competenza territoriale, il convenuto fondava la propria eccezione argomentando in merito alla non applicabilità, in caso di responsabilità extracontrattuale, dell’art. 20 c.p.c. nella parte in cui statuisce la competenza del foro in cui l’obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita; individuava ,quindi, tra i fori alternativamente competenti, soltanto quelli di cui agli articoli 18 e 19 (relativi alla residenza dei proprietari del mezzo ed alla sede legale del R.C.), ovvero quello del luogo in cui l’incidente si è verificato.

Resisteva all’eccezione la difesa attorea con argomentazioni di ordine giurisprudenziale e normativo, in riferimento al quadro interno ed europeo (in merito a quest’ultimo punto, rimando alcontributo del Collega Michele Liguori).

In particolare, con riguardo alle argomentazioni giurisprudenziali che più di altre hanno incontrato l’interesse del Giudice, si è sostenuto che, in caso di fori concorrenti - cioè alternativamente competenti a conoscere di una certa questione - l’attore può scegliere quello ove radicare la causa:altrimenti detto, l’ordinamento consente all’attore di effettuare un’operazione di selezione che, mutuando un’espressione cara al diritto internazionale privato, ben potremmo definire di “forum shopping interno”.

Detta scelta è, evidentemente, basata su criteri di opportunità, anche economica, in relazione all’esigenza di contenere i costi derivanti dall’iniziativa processuale che, spesso, la vittima di incidente è costretta ad intraprendere a fronte della refrattarietà dimostrata dal responsabile civile alle richieste di risarcimento bonarie inviate.

Ciò premesso, ai fini di effettuare questa operazione di selezione, ben può l’attore fare riferimento anche all’art. 20 c.p.c. perché questa norma, che parla unicamente di obbligazioni, non può e non deve interpretarsi nel senso che essa distingua tacitamente tra obbligazioni ex contractu ed obbligazioni ex delicto stabilendo che, per le seconde, non valga il criterio dell’individuazione della competenza nel luogo ove l’obbligazione deve essere eseguita, e ciò in applicazione del brocardoubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

Nello stesso senso si è espressa la Cassazione che insegna come l’art. 20 c.p.c.

“si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale; ne consegue che il convenuto in causa di responsabilità aquilina il quale eccepisca l’incompetenza per territorio, ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l’altro, ad entrambe i criteri di collegamento prevista dalla citata norma (quello del forum commissi delicti e quello del forum destinatae solutionis), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità” (crf ex multis Cass. Ord. 8590/2002; Cass. 6626/2005).

Ciò premesso, la determinazione del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita ai sensi dell’ art. 20 c.p.c., passa attraverso un’operazione ermeneutica di qualificazione dell’obbligo sorto a seguito del sinistro: trattasi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro che, pertanto, deve adempiersi presso il domicilio del creditore al tempo della scadenza ex art. 1182 comma 3 c.c.

In particolare, nell’esaminare la natura del debito dell’assicuratore della R.C. auto, la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che:

“in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l’obbligazione diretta dell’assicuratore (o dell’impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della Strada) verso il danneggiante ha per oggetto l’indennizzo derivante dal contratto assicurativo; essa, pertanto, anche quando è adempiuta nei confronti diretti del danneggiato ha natura pecuniaria (debito di valuta) e non si trasforma in debito di valore quale è quello del danneggiante assicurato, perché l’iniziativa del danneggiato non ha altro effetto che quello di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione dell’assicuratore (Cass. 10817/2004).

Nel caso in esame, dunque, dovendo l’obbligazione di pagamento essere eseguita presso il domicilio del creditore al momento della scadenza e trovandosi detto domicilio in Novara, essendo, inoltre, il valore della domanda stato contenuto nei limiti di competenza per valore del giudice adito, il Giudice di pace di Novara è competente a conoscere la questione.

Aderendo in toto alla tesi attorea sul punto, il GdP ha rigettato l’eccezione avversaria, confermando la propria competenza a conoscere della questione ed affermando che “l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta è infondata. L’art. 20 c.p.c. in tema di diritti di obbligazione prevede tra i fori alternativamente competenti, il foro del luogo ove il danno si è verificato e quello del luogo ove l’obbligazione deve essere adempiuta. Trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, ai sensi dell’art. 1182 comma 3 c.c. l’obbligazione dovrà essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, vale a dire Novara, dove risiede l’attrice.

Trattandosi, dunque, di foro alternativo, il Giudice di pace di Novara è competente in quanto forum destinatae solutionis”.

Venendo ora, al profilo del merito, il responsabile civile ha sostenuto la non riconducibilità al sinistro delle conseguenze lesive lamentate dall’attrice dichiarando, in particolare, che la stessa avrebbe potuto, al massimo, subire un semplice “colpo di frusta”, ma non anche una lesione alla spalla.

Resisteva la difesa attorea chiedendo l’ammissione di prova testimoniale in ordine alla posizione assunta dell’attrice al momento dell’impatto: ella si trovava alla guida del mezzo, con la cintura di sicurezza allacciata sporta in avanti per verificare l’eventuale sopraggiungere di veicoli e con la mano destra appoggiata sul cambio”: da questa posizione di partenza, è evidente, tutto il peso del corpo risultava sbilanciato in avanti sulla spalla destra che, a seguito dell’urto, ha fatto da leva.

Ciò spiega perché questa zona è stata maggiormente interessata dalle conseguente del sinistro.

Ammessa la prova, il teste confermava la circostanza.

Alla luce di ciò, si chiedeva quindi che, nella formulazione del quesito medico-legale, il Giudice indicasse, tra i parametri da valutarsi a cura del nominando CTU, anche la posizione assunta dal conducente del veicolo tamponato al momento dell’urto.

Dalla relazione peritale emergeva che, alla luce della deposizione testimoniale e delle documentazione in atti, il trauma da contraccolpo alla spalla destra risulta compatibile con la dinamica riferita, non essendo escludibile a priori che la lesione alla spalla destra si possa essere manifestata inizialmente in occasione del sinistro stradale subito, a nulla valendo che l’attrice si fosse recata al PS solo alcuni giorni dopo l’impatto e che in detta sede fosse stata diagnosticata la sola distorsione del rachide.

Su queste premesse, il Giudice ha accolto la domanda di risarcimento, liquidando il danno in base delle risultanze peritali.

 

(Altalex, maggio 2012. Nota di Marta Buffoni)

 

da amicipolstrada.blogspot.it

 

Martedì, 15 Maggio 2012
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