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Corte di Cassazione 09/05/2012

La Cassazione riassume le modalità con le quali deve essere fornita l'informazione circa la presenza di telecamere che registrano gli accessi abusivi nelle ZTL e nelle corsie riservate

(Cass. Civ., sez.II, 2 febbraio 2012, n. 1479)

(omissis)

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con sentenza depositata in data 12 ottobre 2005, il Giudice di pace di Bologna rigettava l'opposizione proposta da F.D. avverso sei verbali di contestazione della violazione dell'art. 7 C.d.S., commi 9 e 13, elevati nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di Bologna, per essere transitato, con il proprio motociclo, nella via (OMISSIS) violando il divieto di circolazione in vigore per tale categoria di utenti.
Quanto al primo motivo di opposizione, il Giudice di pace rilevava che i verbali erano stati correttamente redatti e che la contestazione immediata non era necessaria, rientrando il caso di specie (rilevazione degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133- bis) tra quelli per i quali l'art. 201 C.d.S., comma 1-bis, consente che la contestazione non sia immediata e che non sia neppure necessaria l'indicazione nel verbale delle ragioni per cui la contestazione stessa non è stata fatta immediatamente.
Quanto al secondo motivo di opposizione - concernente la mancata omologazione delle apparecchiature utilizzate - il Giudice di pace dava atto di come il Comune avesse documentato il rispetto di tutte le prescrizioni attestanti l'avvenuto perfezionamento di tutto l'iter prodromico alla installazione delle apparecchiature di rilevamento elettronico.
Con riferimento, infine, al terzo motivo di opposizione - violazione della legge sulla privacy -, il Giudice di pace rilevava che il Comune aveva ottenuto la specifica autorizzazione di cui al D.P.R. n. 250 del 1999 per l'utilizzo dei dati rilevati tramite il sistema di controllo automatico degli accessi alla ZTL, e che i dati erano utilizzati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, e cioè solo in caso di commessa violazione.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre F.D. sulla base di un motivo; l'intimata amministrazione ha depositato procura per partecipare alla discussione in pubblica udienza.
Con ordinanza depositata il 13 aprile 2010, la Corte ha disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, non pervenuto nonostante la tempestiva istanza del ricorrente.
La trattazione della causa è stata quindi fissata per la pubblica udienza del 21 ottobre 2010, e da questa rinviata a nuovo ruolo essendosi ravvisata la necessità di rinnovare la notificazione degli avvisi d'udienza.
In prossimità dell'udienza dell'8 luglio 2011, il ricorrente ha depositato memoria.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 1996, art. 13 e quindi del principio di inutilizzabilità dei dati illegittimamente raccolti.
Premesso che il fatto dedotto dall'amministrazione nel giudizio di merito, e cioè l'avvenuta installazione del cartello di segnalazione dell'uso di telecamere, non era stato provato e anzi i verbali erano stati elevati in un periodo in cui i segnali non erano ancora stati installati, il ricorrente ritiene che il Giudice di pace abbia errato nell'applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003. In particolare, l'articolo 13 prevede che, all'atto della raccolta dei dati, l'interessato deve essere informato sugli elementi essenziali contenuti nel medesimo articolo. Per applicare correttamente la prescritta informativa, il Garante dei dati personali ha introdotto semplificazioni, consentendo a chiunque operi tali modalità di controllo di esibire la sola informativa semplificata, sicchè anche la P.A. che intenda procedere a rilevamenti, anche al fine dell'accertament o di illeciti amministrativi, attraverso sistemi di videosorveglianza, deve procedere all'installazione dei segnali di preavviso secondo il fac- simile allegato al provvedimento dell'Autorità Garante, non derogato, ma solo integrato dal d.P.R. n. 250/99. In sostanza, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di pace, non sarebbe stata sufficiente la mera autorizzazione di cui al d.P.R. n. 250/99. La violazione delle prescrizioni concernenti l'informazione, conclude il ricorrente, comporta la inutilizzabilità dei dati personali rilevati a mezzo sistema di videosorveglianza.
Il ricorso è infondato.


Occorre preliminarmente rilevare che non è più in contestazione, non essendo la statuizione di primo grado stata impugnata sul punto, la regolarità del procedimento che ha condotto alla installazione delle apparecchiature di rilevazione degli accessi nella ZTL del Comune di Bologna e la sussistenza delle prescritte omologazioni.
Il ricorso per cassazione si incentra infatti unicamente sulla questione della presegnalazione della esistenza dell'apparecchiatura di rilevazione a distanza.
In proposito, deve rilevarsi che con d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, è stato adottato un regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell’art. 7, comma 133- bis della legge 15 maggio 1997, n. 127,.
Tale regolamento prevede, all'articolo 1, comma 1, che, ai fini dell'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a centri storici o nelle zone di traffico limitato ai sensi dell’articolo 17, comma 133-bis della legge 15 maggio 1997, n. 127,  introdotto dall’art. 2, comma 33 della L. 16 giugno 1998, n. 191, , i comuni richiedono l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale; al comma 3 il medesimo art. 1 stabilisce che l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, previa verifica dell'omologazione o dell'approvazione delle apparecchiature utilizzate nell'impianto di rilevazione e delle compatibilità con gli obiettivi indicati dal Comune; mentre il comma 4 introduc e una ipotesi di silenzio assenso per il caso di mancata risposta sulla domanda di autorizzazione entro il termine di novanta giorni.


All'art. 3, citato d.P.R. dispone che gli impianti sono utilizzati per la rilevazione dei dati riguardanti il luogo, il tempo e 1'identificazione dei veicoli che accedono al centro storico o nelle zone a traffico limitato e che gli impianti raccolgono dati sugli accessi rilevando immagini solamente in caso di infrazione (comma 1); stabilisce poi che la procedura sanzionatoria prevista dal titolo I del codice della strada, ha luogo solamente in presenza di violazione documentata con immagini; a tal fine la custodia e l'utilizzazione dei dati rilevati dagli impianti sono riservati al responsabile di cui all'art. 4 ed al personale di polizia stradale; l'organo di polizia stradale, sulla base del rilevamento, accerta l'identità del soggetto destinatario della notifica della violazione e procede alla redazione del verbale di contestazione.
Al verbale non è allegata la documentazione con immagini che è custodita per eventuali contestazioni (comma 2). E' poi previsto che la documentazione con immagini sia utilizzata per le sole finalità di applicazione del regolamento e sia conservata per il solo periodo necessario alla contestazione dell'infrazione, all'applicazione della sanzione e alla definizione dell'eventuale contenzioso (comma 3). I dati rilevati sono accessibili per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale (comma 4).


Quanto alle modalità di esercizio dell'impianto, l'art. 5 dispone che l'esercizio degli impianti ha luogo nel rispetto delle norme di omologazione od approvazione, per le finalità per cui sono stati autorizzati, e comunque nei limiti di cui all’art. 17, comma 133-bis della L. 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall’art. 2, comma 33, (comma 1) della L. 16 giugno 1998, n. 191; prescrive che gli impianti non siano interconnessi con altri strumenti, archivi o banche dati (comma 2) e che siano gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, che debbano essere nella disponibilità degli stessi, e che durante il funzionamento degli impianti non sia necessaria la presenza di un organo della polizia stradale (comma 3); dispone che l'accertamento delle violazioni rilevate, come previsto dall'art. 385 del regolamento del codice della strada possa essere effettuato in tempo successivo con esonero della contestazione immediata (comma 4).
L'art. 6 stabilisce poi che i dati rilevati possono essere utilizzati anche per la riscossione del pagamento della tariffa stabilita dall'art. 7, comma 9, del codice della strada (comma 1), nonchè a fini statistici e per studi, analisi e rilievi di traffico (comma 3).
Di poco successivo è il decalogo delle regole per non violare la privacy in materia di videosorveglianza, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali il 29 novembre 2000. In tale provvedimento si è previsto che chi intende svolgere attività di videosorveglianza deve osservare, per quel che qui rileva, le cautele di cui ai punti 4 e 10, rispettando comunque il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti. Le dette prescrizioni hanno il seguente contenuto. "4. Si devono fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza, fornendo anche le informazioni necessarie ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675 del 1996. Ciò è è tanto più necessario quando le apparecchiature non siano i mmediatamente visibili. (...).
10. I particolari impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 250/99. E' altresì necessario che la relativa documentazione sia conservata per il solo periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e che ad essa si possa inoltre accedere solo a fini di indagine giudiziaria o di polizia".


A tale primo provvedimento ha poi fatto seguito la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, la quale, per quanto qui rileva, ha previsto, in via generale, al punto 3.1., che gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (concerti, manifestazioni sportive) o di attività pubblicitarie (attraverso web cam). L'informativa deve fornire gli elementi previsti dal Codice (art. 13) anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità. Tuttavia il Garante ha individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice un modello semplificato di informativa "minima", riportato in fac-simile in allegato al presente provvedimento e che può essere uti lizzato in particolare in aree esterne, fuori dei casi di verifica preliminare indicati nel punto successivo. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli. Al punto 3.6., la delibera del Garante stabilisce poi che deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.
Con specifico riferimento ai soggetti pubblici, al punto 5.1. è stabilito che un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali che deve individuare ed esplicitare con esattezza e di cui sia realmente titolare in base all'ordinamento di riferimento.


Diversamente, il trattamento dei dati non è lecito, anche se l'ente designa esponenti delle forze dell'ordine in qualità di responsabili del trattamento, oppure utilizza un collegamento telematico in violazione del Codice. In particolare, al punto 5.2., è poi previsto che contrariamente a quanto prospettato da alcuni enti locali, l'informativa agli interessati deve essere fornita nei termini illustrati nel paragrafo 3.1. e non solo mediante pubblicazione sull'albo dell'ente, oppure attraverso una temporanea affissione di manifesti. Quanto, infine, agli accessi a centri storici, nella citata delibera, al punto 5.3., si prevede che qualora introducano sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, i comuni dovranno rispettare quanto dettato dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa impone ai comu ni di richiedere una specifica autorizzazione amministrativa, nonchè di limitare la raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini solo in caso d’infrazione (art. 3 del d.P.R. n. 250 del 1999).
Si prevede altresì che i dati trattati possano essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e si può accedere ad essi solo a fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.


Più di recente, con delibera 8 aprile 2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato una nuova deliberazione in materia di videosorveglianza, la quale, con riferimento ai soggetti pubblici, detta, al punto 5.3. una regolamentazione della videosorveglianza in materia di utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, stabilendo che "gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali". Al punto 5.3.1. la delibera dispone quindi che "l'utilizzo di tali sistemi è (...) lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e C non eccedenti per il perseguimento delle finalit&agrav e; istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate", e detta prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione degli impianti elettronici. Per quanto qui più specificamente rileva, al punto 5.3.2. la delibera dispone che "anche i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice)" e al punto 5.3.3. stabilisce che "qualora si introducano sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, i comuni dovranno rispettare quanto previsto dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa prevede che i dati trattati possono essere conservati solo per il periodo neces sario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso, ferma restando l'accessibilità agli stessi per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale (art. 3 del d.P.R. n. 250 del 1999)".


Dal richiamato quadro normativo emerge che 1'obbligo di informazione dei conducenti e per le persone che accedono o transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni devono essere previamente informati risulta introdotto specificamente dalla delibera del 2010, la quale peraltro non può ritenersi dotata di efficacia  retroattiva. Per il periodo precedente, nel quale si colloca la vicenda oggetto del presente giudizio, deve quindi prescindersi dalla detta prescrizione, con la conseguenza che per effetto della disciplina previgente deve affermarsi che in tema di controllo elettronico dell'accesso dei veicoli ai centri storici o alle zone a traffico limitato, la legittimità della rilevazione risulta subordinata all'osservanza, da parte delle amministrazioni, delle prescrizioni poste dal d.P.R. n. 250 del 199 9, e segnatamente di quella che impone l'autorizzazione alla installazione e alla utilizzazione degli apparecchi elettronici omologati, nonchè alla segnalazione dell'impianto. Una simile conclusione discende pianamente dalla lettura del punto 5.3. della delibera del Garante del 2004, nella quale la disciplina della videosorveglianza in relazione al controllo degli accessi ai centri storici e alle zone a traffico limitato si riduce alla osservanza dei quanto dettato dal citato d.P.R..


Nè la esistenza di un obbligo ulteriore di previa informazione ai conducenti è desumibile dalla delibera del 2004, la quale prescrive solo la segnalazione degli impianti, nella forma semplificata dalla stessa delibera prevista. Peraltro, giova evidenziare che la disciplina della rilevazione delle violazioni al codice della strada, prima della delibera del 2010 del Garante, era orientata dalla considerazione che la rilevazione aveva ad oggetto il veicolo piuttosto che il conducente, essendosi posto per la prima volta in via generale il problema della previa informativa agli utenti solo con la citata delibera, laddove in precedenza specifiche disposizioni stabilivano un simile obbligo per alcune violazioni, quale ad esempio quella dei limiti di velocità rilevate a mezzo di apparecchiature elettroniche.
In tale contesto normativo, dunque, l'oggetto della censura consiste in un accertamento di fatto e cioè nel verificare se la segnalazione vi sia stata o no.
Ma una simile questione esula dai limiti della censura proposta che è esclusivamente di violazione di legge.
Il ricorso va quindi rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio atteso che l'intimato Comune di Bologna ha conferito una procura speciale volta ad abilitare il difensore alla partecipazione alla discussione in pubblica udienza, ma una tale partecipazione non vi è stata.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso.
(omissis)

 

da Polnews

 

 


 

Mercoledì, 09 Maggio 2012
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