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Cassazione: ditta appaltatrice risarcisca danni incidente

Per i danni al guidatore provocati dalla  cattiva manutenzione della strada, l'Assicurazione non copre l'appaltatore dei lavori: è quanto stabilisce la sentenza della Cassazione (terza sezione civile) numero 5641 del 5 marzo 2012, depositata il 10 aprile.
La vicenda risale al 2004 e ha riguardato un uomo rimasto coinvolto in un incidente con il motorino a Roma. La causa era stata attribuita al del rigonfiamento dell’asfalto provocato dalle radici di un albero in una strada urbana del Comune, che creavano un manto sconnesso. 
Motivo che porta il motociclista a citare in causa contemporaneamente tre soggetti: il Comune, l'appaltatore della manutenzione e l'Assicurazione.
Il Tribunale da un lato aveva accettato la domanda risarcitoria dell'uomo coinvolto nell'incidente e dall'altra aveva accolto la proposta del Comune di responsabilità esclusiva della società appaltatrice della manutenzione della strada.
I giudici del Tribunale avevano così condannato la Compagnia a manlevare l'ente locale da ogni responsabilità, seguendo l'orientamento per cui è l'Assicurazione che rimborsa il cittadino.
Di diverso avviso la Corte d'Appello che si è invece espressa a favore della compagnia assicurativa, secondo cui è l'appaltatore dei lavori a dover versare il rimborso di circa 7.000 euro.
I giudici di secondo grado hanno escluso che la garanzia prestata dalla società assicuratrice coprisse anche i danni derivati dalla omessa manutenzione.

 


La Cassazione, chiamata ad esprimersi dalla ditta appaltatrice, ha confermato il giudizio espresso in secondo grado.
“La Corte di Appello”, evidenziano i giudici di Piazza Cavour, “ha ben rilevato le motivazioni per le quali l’assicurazione non è tenuta al pagamento del danno; dal contratto di assicurazione si evince , infatti, che sono esclusi i danni conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione...”.
I danni subito dal ciclomotorista, nel caso in esame, derivano da una cattiva manutenzione della strada della società appaltatrice, di conseguenza è la società appaltatrice che deve interamente risarcire l'incidentato. 
La Suprema Corte si era già espressa in un caso simile con la sentenza 19132 del 20 settembre del 2011. 
In quel verdetto aveva sottolineato  che poiché di regola nell’esecuzione dei lavori appaltati  società opera in autonomia , con propria organizzazione ed apprestando i relativi mezzi, l’appaltatore è esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera. 
L'esclusiva responsabilità del committente poteva essere messa in discussione nel caso in cui  i lavori avessero direttive vincolanti in grado di ridurre l’autonomia dell’appaltatore.


da justicetv.it

 

Venerdì, 27 Aprile 2012
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