Sabato 20 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 30/03/2012

Ghiaccio su strada statale? Responsabilità dell'ente gestore

(Cass. Civ., sez. III, 22 febbraio 2012, n. 2562)

Nel processo, tuttora in atto, di estensione dell’art. 2051 c.c. in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni da insidie stradali, una dei principali nodi da sciogliere è rappresentato dalle strade statali, laddove la notevole estensione del bene, la sua collocazione fuori dalla perimetrazione urbana e la destinazione ad un uso generalizzato da parte dell’utenza sono certamente circostanze che rendono estremamente difficoltoso riconoscere, in capo al gestore, quella concreta possibilità di esercitare il potere di controllo, che è presupposto essenziale per l’esistenza di un rapporto di custodia e, pertanto, per affermare l’applicabilità dell’art. 2051 c.c.[1].

Recentemente, la questione era già giunta al vaglio della Corte di Cassazione, che nella sentenza 18 ottobre 2011, n. 21508 avevano ritenuto applicabile l’art. 2051 c.c. anche al gestore delle strade statali, nel caso in cui – con specifico riferimento alla natura e alla tipologia dell’insidia – fosse possibile riconoscere la sussistenza di un potere di controllo, in ragione della conoscenza o conoscibilità, da parte del gestore, della presenza dell’insidia.

La Cassazione civile con la sentenza 22 febbraio 2012, n. 2562 aggiunge un ulteriore tassello all’opera di sostanziale equiparazione tra bene pubblico e bene privato in tema di danni da cose in custodia, affermando che la fattispecie speciale di responsabilità disciplinata dall’art. 2051 c.c. è comunque applicabile al gestore della strada pubblica, anche se di notevole estensione, nel caso in cui risulti che, in concreto e nel momento storico, era oggetto di custodia.

In altri termini, l’ente gestore è da ritenersi custode nel caso in cui l’evento dannoso si sia verificato allorché l’ente stesso stava in concreto esercitando un potere di fatto sulla cosa.

Ed è ciò che si è verificato nel caso giunto al vaglio dei Giudici di Piazza Cavour, in cui un automobilista aveva perso il controllo del proprio automezzo a causa della presenza di ghiaccio sulla carreggiata, nonostante il gestore ANAS – in conseguenza delle precipitazioni nevose – si era attivato per eliminare lo strato di ghiaccio che si era formato su quel tratto di strada senza, tuttavia, riuscire ad ovviare il problema.

Il concreto intervento del gestore fonda l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. e, nel contempo, vale ad affermare la propria responsabilità, non aveva provato di avere fatto tutto il possibile per provvedere alla funzionalità della strada e, quindi, che l’evento dannoso fosse da imputarsi al caso fortuito.

Si assiste, come è evidente, ad un innalzamento del grado di tutela degli automobilisti accompagnato da una considerevole crescita del rischio di gestione della rete stradale.

Allo stato, avuto riguardo alla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, deve riconoscersi che gli opposti interessi in gioco non hanno ancora trovato un definitivo equilibrio. Di recente, infatti, sono stati enunciati principi che, se non possono considerarsi in aperto contrasto tra loro (come la stessa Corte sente l’esigenza di precisare), nondimeno appaiono ispirati da esigenze contrastanti e, di conseguenza, conducono a soluzioni “oscillanti”.

La tematica impone un ulteriore sforzo di approfondimento, di indagine ricostruttiva e, soprattutto, di definitiva sintesi.

(Nota di Raffaele Plenteda)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 20 gennaio – 22 febbraio 2012, n. 2562
(Presidente Finocchiaro – Relatore Uccella)

 

Massima e Testo Integrale


da Altalex

 

 

Venerdì, 30 Marzo 2012
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK