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Legge 24 marzo 2012, n. 27
Testo del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n. 1 , coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle infrastrutture e la competitività»

(GU n. 71 del 24 marzo 2012)

 

STRALCIO**

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Art. 17
Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti


12. All'articolo 167 del codice della  strada  di  cui  al  decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285, sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione  esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e  ibrida  e  dotati  di  controllo elettronico  della  stabilità,  possono  circolare  con  una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento  quella indicata nella carta di circolazione,  purchè  tale  eccedenza  non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata  nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano  le  sanzioni di cui al comma 2»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione  esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità,  possono  circolare  con  una massa complessiva a pieno carico che non superi del  15  per  cento  quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3»;
c) al comma 5 è aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o  un articolato sia costituito da un veicolo trainante  di  cui  al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa  è  calcolata  separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al  comma 2-bis per il veicolo trattore  e  il  5  per  cento per  il  veicolo rimorchiato.»;
d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza  di  massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al  comma  10  è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10  per  cento  piu' una tonnellata della massa complessiva  a  pieno  carico  indicata  sulla carta di circolazione».
13. All'articolo 62 del codice  della  strada  di  cui  al  decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-bis è abrogato.

 

Leggi il testo integrale della legge

 

 



Mercoledì, 28 Marzo 2012
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