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Corte di Cassazione 27/03/2012

Omessa manutenzione della strada: responsabilità penale del dirigente pubblico

(Cass. Pen., sez. IV, 8 marzo 2012, n. 9175)

Cassazione penale 8 marzo 2012, n. 9175 torna ad occuparsi della responsabilità penale del dirigente pubblico, incaricato del servizio di manutenzione delle strade, per la morte o le lesioni subite dall’utente della strada in conseguenza di un evento riconducibile all’area dei danni da insidia stradale[1].

Nel caso giunto al vaglio della Suprema Corte, un automobilista - nel percorrere un tratto di strada provinciale rettilineo - perdeva il controllo del proprio veicolo a causa dell’acqua piovana che era ristagnata sull’asfalto per via della mancata pulizia dei fossi adiacenti la carreggiata e, in particolare, della presenza di vegetazione che ostruiva il deflusso delle acqua.

Il veicolo sbandava, invadeva la corsia opposta e provocava, così, lo scontro frontale con un furgone blindato proveniente dal senso inverso.

Nel sinistro, l’automobilista perdeva la vita.

I Giudici di merito, ravvisando la sussistenza del nesso causale tra l’omessa manutenzione della strada e l’evento, hanno ritenuto il responsabile del settore della Provincia competente colpevole del reato di omicidio colposo. Neppure la circostanza che l’imputato avesse assunto la carica solo due mesi prima dell’accadimento aveva consentito al dirigente di andare esente da colpa e, quindi, di essere assolto, sul rilievo che la condotta alternativa lecita – consistente quantomeno nel controllo e monitoraggio delle strade – era comunque possibile.

La Corte di Cassazione hanno confermato la sentenza di merito, ribadendo il proprio indirizzo, ormai sostanzialmente assurto a ius receptum, in base al quale - nel caso in cui un incidente stradale sia stato causato dalla insufficiente od omessa manutenzione della sede viaria da parte dell’ente pubblico a ciò preposto - il soggetto incaricato del relativo servizio risponde penalmente delle lesioni colpose conseguite al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto[2].

Secondo i Giudici di Piazza Cavour, in particolare, la responsabilità del dirigente può essere esclusa soltanto allorché la condotta dell’utente della strada si configuri come “evento eccezionale e abnorme, non altrimenti prevedibile nè evitabile”.

L’indirizzo di legittimità, che si va consolidando in un ambito nel quale gli eventi dannosi – su tutto il territorio nazionale – sono di assai frequente verificazione, produce un’enorme esposizione dei dirigenti pubblici, responsabile di settore, dal punto di vista della responsabilità penale.

Molto spesso, gli aspetti penalistici delle vicende legate ai danni da insidia vengono trascurati e la fattispecie viene riguardata, anche da parte dei danneggiati, esclusivamente sotto il profilo civilistico e, specificamente, risarcitorio.

Il rigoroso orientamento della Corte di Cassazione, tuttavia, non può non destare serie preoccupazione nei dirigenti ed imporre loro un atteggiamento estremamente scrupolo nell’attività – di loro competenza – legata al controllo e monitoraggio, nonché alla manutenzione delle pubbliche vie.

(Nota di Raffaele Plenteda)

 

[1] Sulla responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per danni da insidia stradale, si veda PLENTEDA – MAGGIULLI, Danni da insidie stradali. Analisi e casistica, Altalex Ed., 2012

[2] Secondo la Corte di Cassazione, la responsabilità penale è configurabile anche in assenza di una situazione di c.d. “insidia o trabocchetto”. Per approfondimenti sulla teoria de qua in ambito civilistico, si veda – ex plurimis, PLENTEDA, Insidia stradale, vale ancora la teoria del pericolo occulto e imprevedibile?”, nota a Tribunale di Caltanissetta, sentenza n. 614/2009.
 
 

da Altalex

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 8 novembre 2011 - 8 marzo 2012, n. 9175

Massima e testo integrale

 

Martedì, 27 Marzo 2012
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