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Notizie brevi 26/03/2012

La mediazione nelle controversie per risarcimento danni

Riportiamo un estratto del nuovissimo eBook "La mediazione in materia di R.C.A." di Laura Capacci, pubblicato in occasione dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà della mediazione in materia di responsabilità civile auto e condominio.

 

La mediazione nelle controversie per risarcimento danni derivante da circolazione di veicoli natanti
di Laura Capacci

eBook "La mediazione in materia di R.C.A."
(paragrafo estratto dal Cap. III)

 

Come sopra esposto, l'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010, fra le materie per le quali è previsto il tentativo di mediazione quale la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ha inserito, anche il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti. Dal 20 marzo 2012[1], anche per tali controversie, prima di adire l'autorità giudiziaria si dovrà esperire il tentativo di mediazione innanzi ad un Organismo di mediazione[2]. L'improcedibilità della domanda giudiziale deve essere rilevata dal giudice d'ufficio, ovvero può essere eccepita dal convenuto, non oltre la prima udienza a pena di decadenza[3]. Se il tentativo non risulta esperito, il giudice alla prima udienza, invita le parti a depositare la domanda di mediazione entro 15 giorni e fissa l'udienza successiva dopo 4 mesi[4].

La previsione normativa dell'art. 5, co. 1 si sovrappone alla normativa nazionale che disciplina le modalità e le forme di liquidazione del danno da responsabilità derivante da circolazione di veicoli e natanti.        

L'art. 145, D.Lgs. n. 209/2005[5], codice delle assicurazioni private, disciplina la condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento, prevedendo un doppio sistema di richiesta di risarcimento danni, quella disciplinata al primo comma, per l'azione di risarcimento esercitata nei confronti dell'assicurazione del danneggiante (art. 148)[6] che potremmo definire ordinario e quella disciplinata al secondo comma, relativa alla procedura per ottenere il risarcimento diretto (art. 149)[7].

In entrambi i casi, l'azione diviene proponibile solo decorsi 60 giorni in caso di danno a cose, ridotti a trenta quando il modulo di constatazione amichevole è sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti, oppure 90 nel caso in cui vi sia danno alla persona. Nel primo caso il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha provveduto, tramite l'invio di lettera raccomandata, a mettere in mora l'impresa di assicurazione.

Nelle ipotesi di indennizzo diretto, il danneggiato deve inviare lettera raccomandata a.r. alla propria assicurazione inviandola per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto [8]. Nel caso di indennizzo diretto il danneggiato non deve più rivolgersi al danneggiante e alla sua assicurazione ma deve rivolgersi alla propria impresa assicuratrice. L'impresa assicuratrice, deve comunicare al soggetto ritenuto responsabile e all'impresa assicuratrice presso il quale è assicurato, la richiesta pervenuta.

A seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, l'impresa di assicurazione, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria, valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. Se il danneggiato non accetta tale offerta di indennizzo, l'impresa di assicurazione è tenuta comunque a versare detta somma imputandola alla liquidazione definitiva del danno.

L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, intervenire nel giudizio ed estromettere dal processo l'altra impresa, dovendo comunque provvedere alla successiva regolazione dei rapporti tra le imprese.

Il Legislatore, ha introdotto un sistema di composizione stragiudiziale delle controversie, con lo scopo di rendere più semplice la procedura di liquidazione dei danni, (assegnando alle parti un termine per risolvere le controversie in via stragiudiziale), consentendo allo stesso tempo, un risparmio di tempo e di costi relativi al giudizio, che dovrebbe avere effetti positivi in termini di diminuzione del contenzioso presso gli uffici giudiziari.

Dalla lettura delle norme suddette coordinate con l'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010, emerge che il danneggiato che non accetti l'offerta di indennizzo della compagnia di assicurazione, e intenda quindi ricorrere in giudizio, deve promuovere prima una richiesta di risarcimento del danno (ex art. 148) ordinaria o di risarcimento diretto (art. 149), dopodichè trascorsi 60 giorni (o 90 giorni in caso di danno alla persona), dovrà esperire il tentativo di mediazione, prima di adire l’autorità giudiziaria. Se al termine della procedura di mediazione, ovvero trascorsi 4 mesi, le parti non hanno raggiunto un accordo, o l'impresa assicuratrice non partecipa al tentativo di mediazione, non rimane che adire l'autorità giudiziaria.

Ci si chiede come si coordini tale attività con la previsione normativa dell'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010, ovvero se il soggetto danneggiato, prima di depositare la domanda di mediazione, debba preliminarmente inviare la raccomandata e attendere il decorso di 60/90 giorni, oppure se possa contestualmente inviare la raccomandata con la richiesta di risarcimento danni e depositare al domanda di mediazione presso l'organismo prescelto.

Ove si interpreti, l'invio della raccomandata quale condizione di proponibilità della domanda giudiziale e quindi quale presupposto processuale, comprensivo anche della risposta dell'assicurazione, il tentativo di mediazione dovrebbe essere esperito una volta esaurita tale fase.

Secondo una parte della dottrina, tra i due sistemi ci sarebbe un rapporto di consequenzialità - sussidiarietà[9] dell'azione giudiziaria. Ovvero, il danneggiato deve prima inviare la raccomandata a/r all'impresa di assicurazione, attendere la risposta e solo dopo depositare la domanda di mediazione. Secondo alcuni ciò comporterebbe una dilatazione dei tempi troppo gravosa per il danneggiato che sarebbe costretto ad attendere 6/7 mesi[10]. Si ritiene quindi, che il danneggiato, possa depositare la domanda di mediazione anche contestualmente all'invio della raccomandata con la richiesta di risarcimento danni all'assicurazione, in questo caso si dovrebbe attendere solo il decorso dei 60 giorni ( o 90 in caso di danno alla persona) prima dell' incontro di mediazione[11]. La parte istante potrebbe chiedere all'organismo di fissare la data dell'incontro di mediazione decorso il termine di 60 o 90 giorni, comunque in modo che la procedura si concluda entro 4 mesi[12].

Conclusivamente rappresentiamo graficamente l'iter che dovrà seguire il danneggiato, una volta esperita la procedura stragiudiziale disciplinata dagli artt. 148 ss. c.p.a.

 

MEDIAZIONE

(condizione di procedibilità ex art. 5. D.Lgs. n. 28/10)

GIUDIZIO ORDINARIO

 

- deposito della domanda;

- nomina di un mediatore (specializzato nella materia);

- svolgimento dell'incontro di mediazione alla presenza del mediatore, terzo imparziale;

- riservatezza della procedura.

- atto di citazione;

- attività istruttoria.

- Parti:

- danneggiato (con il proprio avvocato) e il danneggiante, con il legale rappresentante e/o l'avvocato dell'impresa di assicurazione.

- Parti:

- danneggiato con il proprio avvocato;

- il danneggiante responsabile del sinistro;

- l'impresa di assicurazione con l'avvocato.

- Esito:

- verbale di mancata partecipazione;

- verbale di conciliazione con o senza proposta;

- verbale di mancato accordo.

- Esito:

- sentenza di accoglimento o rigetto della domanda del danneggiato.

 

VANTAGGI

- riservatezza;

- durata (4 mesi);

-possibilità di un'adeguata definizione della controversia;

- terzietà assicurata dall'organismo di mediazione che garantisce una assistenza professionale finalizzata alla composizione del conflitto.

- esame completo della vicenda sia in fatto sia in diritto da parte di un soggetto terzo, attraverso un giudizio a cognizione piena.

SVANTAGGI

- costi in caso di mancato accordo.

-tempi lunghi;

- costi;

- incertezza dell'esito del giudizio;

 

[1] Il decreto cd. Milleproroghe, D.L. n. 225/2010, convertito con L. n. 10/2011, ha stabilito il rinvio dell'applicabilità della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, alle controversie in materia condominiale e di risarcimento danni derivante da circolazione di veicoli e natanti, di un anno ovvero a partire dal 20 marzo 2012.

[2] Tale previsione normativa, come sopra detto, ha sollevato non poche critiche, in quanto ritenuta incostituzionale sotto vari profili; c'è molta attesa, soprattutto in una parte della classe forense, per la sentenza della Corte Costituzionale, che si pronuncerà a breve, sulle questioni di illegittimità sollevate dal TAR LAZIO.

[3] Sui meccanismi di sanatoria della condizione di procedibilità, vedi supra...

[4] Art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 28/2010

[5] Art. 145, rubricato: “Proponibilità dell'azione di risarcimento.” recita: “1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148. 2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.”

[6] Art. 148, rubricato: “Procedura di risarcimento.” recita: “1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro185. 2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione186. 3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi. 4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. 5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. 6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. 7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. 8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7. 9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile. 10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto. “

[7] Art. 149, rubricato: “Procedura di risarcimento diretto.” recita: “1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. 2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141. 3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime 4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. 5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno. 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.”

[8] La procedura di risarcimento diretto riguarda: i danni al veicolo, i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente e si applica anche al danno alla persona subìto dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139 del codice assicurazioni private (vale a dire se i danni non superino i 9 punti percentuali di invalidità).

[9] G.MINELLI, , op.cit. p.179 ss.

[10] Ovvero, 60 o 90 giorni per la risposta dell'assicurazione , più 120 giorni per la procedura di mediazione

[11]S.LANDINI, le conciliazioni in materia assicurativa, in Assicurazioni, 2010, pp.33-42; AMENDOLAGINE, Prime osservazioni su D.Lgs.28/10 istitutivo del procedimento di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali, in Assicurazioni, 2010, p.27; G.MINELLI, op.cit., p.180.

[12] Tuttavia se alla prima udienza il giudice rileva che la mediazione è iniziata ma non si è conclusa, fisserà una nuova udienza ex art.6 D.Lgs.28/10
 
 
 
 
da Altalex
 
 
 
 

 

 

 


 

Lunedì, 26 Marzo 2012
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