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Non valide le notifiche fatte dal Sistema Integrato per le Notifiche di Poste Italiane

(Gdp di Milano, 11 giugno 2010 n. 15420)

(omissis)

 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso depositato il 10/10/2009 yy proponeva opposizione ai sensi dell'art. 204 bis Dlgs 285/92 avverso i verbali di contestazione n. yyyyyyyyyyyyyy emessi della Polizia Locale di Milano per la violazione dell'art. 7 comma 9 e comma 14 C.d.S. (accesso alla ZTL cerchia dei Bastioni- senza aver attivato 1'ecopass corrispondente alla categoria di inquinamento).
Eccepiva l'opponente il mancato onere probatorio a carico dell'opposto Comune di Milano. Sosteneva anche la mancanza dell'indicazione della località ove le infrazioni sarebbero state commesse in violazione dell'art. 383 comma 1 regolamento attuazione C.d.S. rappresentava uno degli elementi the rendevano illegittimi i verbali. Sosteneva, altresì, che qualora l’opponente deducesse l'assenza o l'inesistenza della segnaletica, l'onere probatorio della presenza di tale segnaletica incomberebbe sull'amministrazione opposta. Inoltre, eccepiva la mancanza dell'ordinanza istitutiva della zona a traffico limitato e la mancanza di colpa del ricorrente nella commissione della violazione, in quanto non commesse con dolo o colpa, ai sensi dell'art. 3 della L. 689/81 comma 2 che sancisce il principio secondo cui la commissione della violazione per errore non imputabile al responsabile rende illegittima la sanzione. D'altronde, il ricorrente da una verifica effettuata it 28 Dicembre 2008 sul sito del Comune il sistema riconosceva la sua autovettura non soggetta al pagamento dell'ecopass. Infine eccepiva, in via principale ed assorbente delle superiori argomentazioni, l'inesistenza giuridica della notificazione secondo i dettami dell'art. 201 C.d.S. e dell'art. 3 della L. 890/82. Sulla base di quanto al punto precedente chiedeva la nullità dei verbali di contestazione e delle sanzioni comminate e, nell'ipotesi di mancato accoglimento, proporre alla Corte Costituzionale domanda di illegittimità costituzionale dell'art. 7 commi 9 e 14 C.d.S. All'udienza del giorno 02/03/2010 per il Comune di Milano nessuno compariva, non si costituiva, ne svolgeva attività difensive per il Comune di Milano il quale, verificata la regolarità della notizia, veniva dichiarato contumace. Alla medesima udienza sulle definitive conclusi oni della sola parte opponente la causa veniva decisa e pubblicata mediante immediata lettura del dispositivo redatto su foglio separato che era parte integrante del verbale.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Dall'esame degli atti di causa e dall'esposizione dei fatti dedotti dal ricorrente si può immediatamente dire che il suo ricorso si manifesta fondato e meritevole di accoglimento. L'opposizione proposta si basa su diversi motivi, tra i quali la principale ed assorbente e l'inesistenza della notifica del verbale di contestazione in quanto non eseguita da agente notificatore ma, in violazione all'art. 3 della L. 890/82, da personale che non riveste tale qualifica.
Nel caso in esame la notifica dei verbali di contestazione e avvenuta a mezzo del postino che non riveste la qualifica di agente notificatore al quale unico spetta l'attività preliminare alla consegna materiale dell'atto l’art. 3 della legge 890/82, infatti, recita: "l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario.


L'art. 14 comma 4, inoltre, precisa che i messi comunali oil funzionario dell'amministrazione devono appartenere all'organo che ha accertato la violazione e che, pertanto, nessun altro soggetto può eseguire la notificazione a pena di inesistenza della notifica.
Va precisato che il procedimento di notificazione rigorosamente disciplinato della normativa non gia per ragioni di ordine burocratico, ma in considerazione della particolare delicatezza della funzione da svolgere, e indirizzata a garantire la certezza nei rapporti giuridici sia dell'avvenuta conoscenza dell'addebito da parte del presunto trasgressore e sia del diritto di difesa di quest'ultimo sancito dall'art. 24 delta carta costituzionale. Nel caso di cui si discute, inoltre, e dall'esame delle buste contenenti i verbali si legge: nel caso di restituzione dell'atto al mittente, inviare a: Centro Servizi S.I.N. - piazza Vesuvio, 6 - 20144 Milano.
Ciò rileva che l'atto e stato affidato a agenzia privata, il Centro Servizi S.I.N. per l'appunto, e non a soggetto qualificato di cui all'art. 12 del C.d.S.. Conforta, sul punto, la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha fondato il principio secondo cui " le notifiche delle multe fatte da società private di recapito alle quali il Comune affida il servizio di consegna di atti giudiziari sono giuridicamente inesistenti ed equiparate all'omessa notificazione per effetto giuridico della quale l'obbligazione di pagare la somma dovuta per violazione al codice della strada si estingue".


Va, comunque ed in ogni caso, precisato che ai sensi dell'art. 201 n. 3 C.d.S. alle notificazioni si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile secondo le modalità dettate dalla legge 20 Novembre 1982 n. 890, e da soggetti specificamente abilitati di cui all'art. 12 del C.d.S, in violazione del quale la notificazione effettuata da soggetti diversi che non rivestono la qualifica indicata dal medesimo articolo rende nullo il verbale di contestazione medesimo.
Va anche detto che l’art. 14 della L. 689/81 precisa che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione di norme del C.d.S. si estingue, se al destinatario nei cui confronti e stata omessa la notificazione net termine prescritto.
Da quanto sopra ne consegue the la dedotta omessa notificazione assorbente tutte le altre deduzioni dal ricorrente prospettate dovrà essere accolta in quanto rende nulli, inefficaci ed inesistenti tutti e tre i verbali di contestazione per omessa notificazione secondo i canoni procedimentali, oltre alla mancanza di prove ex art. 23 ultimo comma della L. 689/81.
Le spese di lite (ex art. 91 cpc) sono a carico del soccombente e si liquidano in complessivi €. 294,75, comprensivi di spese generali del 12,50% ex art, 14 L.P.

 

P.Q.M

 

Il Giudice di Pace di Milano Sez. Civ. 1°, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta
accoglie
Il ricorso;
Visto la L. 890/82, visto l'art. 23 ultimo comma L. 689/81
annulla
i provvedimenti n. 00910472/2009/1/1/1 n. 00917445/2009/1/1/1 - n. 00906740/2009/1/1/1 e le sanzioni irrogate.
Condanna
Il Comune di Milano a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € 294,75 comprensivi di spese generali del 12,50% ex art. 14.
(omissis)

 

da Polnews

Venerdì, 09 Marzo 2012
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