Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso del trasgressore, o degli altri soggetti indicati nell'art. 196 cod. strada, al giudice di pace...
Giudice delle Leggi
CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 16 dicembre 2011, n. 335
Art. 204-bis, c. 1°, C.d.S.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso del trasgressore, o degli altri soggetti indicati nell'art. 196 cod. strada, al giudice di pace - Salvezza del diritto all'impugnazione anche dopo l'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, laddove lo stesso sia necessitato dalla scadenza del termine legislativamente previsto e dalla contemporanea presenza del termine per proporre opposizione - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di azione - Indeterminatezza ed ambiguità del petitum - Scarsa comprensibilità, indeterminatezza e contraddittorietà della motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1- septies , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per indeterminatezza ed ambiguità del petitum, dal momento che il rimettente invoca un intervento manipolativo senza individuare con precisione e chiarezza l'esatta portata della richiesta declaratoria di parziale illegittimità costituzionale. In senso analogo, v. citate ordinanza n. 21 del 2011, e sentenza n. 155 del 2009.