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Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Cartella esattoriale – Opposizione – Opposizione ex L. n. 689/81 – Opposizione all’esecuzione – Opposizione agli atti esecutivi – Presupposti – Disciplina

(Cass. Civ., sez. I, 20 aprile 2006, N. 9180)

Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l’opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall’art. 204 del codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza del potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l’opposizione – all’esecuzione o agli atti esecutivi – va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. C.p.c., e non è soggetta alla speciale disciplina dell’opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito, ritenendo che l’opposizione fosse stata proposta per carenze formali della cartella – ed in particolare per la mancata indicazione circa la causale l’amministrazione creditrice e il giudice al quale ricorrere – e, come tale, da qualificare come opposizione agli atti esecutivi, laddove il giudice di merito aveva ritenuto di applicare le norme sulla opposizione a sanzioni amministrative).

 

 

Lunedì, 06 Febbraio 2012
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