Venerdì 29 Marzo 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 13/01/2012

È legittima la riduzione del risarcimento in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza

(Cass. Civ., sez.III, 29 settembre 2011, n. 19884)

(omissis)

 

Svolgimento del processo

 

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Roma ha parzialmente riformato la prima sentenza che, riconosciuto il concorso casuale della vittima trasportata nella misura del 33% per mancato uso della cintura di sicurezza, ha condannato la U. A. a pagare alla C. una somma di danaro a titolo di risarcimento dei danni.
Propone ricorso per cassazione la C. a mezzo di tre motivi. Risponde con controricorso la S U. A. La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione
Il primo motivo censura per vizio della motivazione la sentenza nel punto in cui ha accertato che la C. non indossava la cintura di sicurezza al momento del sinistro, deducendolo, tra l’altro anche dalle dichiarazioni rese dal conducente (secondo il quale la trasportata aveva urtato violentemente la testa contro il vetro). Sostiene invece la ricorrente che al momento del sinistro ella indossava la cintura e che, per arrivare a quelle conclusioni, il giudice avrebbe dovuto accertare contro quale vetro era urtata (quello frontale o quello laterale).
Il secondo motivo censura la sentenza nel punto in cui ha escluso esistere sufficiente prova intorno al nesso causale tra l’incidente e la rottura “di una delle barre di Harrington” applicata alla vittima alcuni anni prima per una grave forma di scoliosi.
Il terzo motivo censura la sentenza nel punto in cui ha disposto che la C. restituisca alla compagnia la differenza tra la somma percepita e quella liquidata, sostenendo che avrebbe potuto farlo solo in base a quanto provato dalle parti.
I motivi sono inammissibili sotto vari profili.
In primo luogo, i primi due sono affatto privi dei quesiti imposti dall’allora vigente art. 366 bis c.p.c. in ragione della data di deposito della sentenza (18 novembre 2008); quesiti richiesti a pena d’inammisibilità dalla giurisprudenza di questa Corte anche per le censure riguardanti il vizio della motivazione, sotto forma di momento essenziale di sintesi. In secondo luogo occorre osservare che la ricorrente concepisce il giudizio di cassazione come terzo grado del giudizio di merito, visto che, piuttosto che censurare il vizio della motivazione introduce una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità un nuovo esame degli elementi probatori emersi ed una diversa valutazione degli stessi.
Occorre a riguardo precisare che la sentenza accerta la contusione cranica subita dalla danneggiata come conseguenza dell’urto contro la parte interna del parabrezza della vettura; urto confermato dal guidatore della vettura; urto confermato dal guidatore della vettura. Ne fa, dunque, derivare per presunzione il mancato uso della cintura di sicurezza. La questione dell’urto non con il parabrezza bensì con il vetro laterale del veicolo appare del tutto nuove e non prospettata (per quanto può desumersi dal tenore della sentenza) nel giudizio di merito. Sicché, riguardo ad essa non può neppure prospettarsi il mancato esame di una circostanza controversa.
Quanto alla rottura di una delle barre delle quali s’è detto, la sentenza fornisce una congrua e logica motivazione in ordine alle ragioni che escludono il nesso causale tra azione ed evento.
Quanto alla condanna alla restituzione delle somme percepite in eccesso, essa è consequenziale rispetto alla nuova e diversa liquidazione del danno e l’indicazione dell’importo contenuta in sentenza è meramente indicativa.
In conclusione il ricorso deve essere respinto. Il diverso esito dei giudizi di merito consiglia l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

 

Per questi motivi

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
(omissis)

 

da Polnews

 

 

Venerdì, 13 Gennaio 2012
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK