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Articoli 12/01/2012

Cartelli pubblicitari e segnaletica sono concausa dell’omicidio colposo se c’e’ stata omissione nella collocazione

di Ugo Terracciano
Foto di repertorio dalla rete

Due auto si scontrano all’incrocio. Uno dei due conducenti perde la vita. Prima dell’intersezione con una strada di lunga percorrenza c’è un parcheggio che accede ad un’attività commerciale. Sulla strada regionale, vicino al luogo dell’incidente, erano stati da poco collocati dei cartelli pubblicitari per invitare gli automobilisti di passaggio a fare acquisti nel super store .
La questione viene discussa nel competente Tribunale a Saluzzo. I proprietari del negozio vengono imputati per concorso in omicidio colposo: i cartelli pubblicitari che avevano collocato, diminuendo la visibilità, potevano essere considerati una concausa dell’incidente? Inoltre, i commercianti avevano fatto dei lavori di ristrutturazione che interessavano anche l’intersezione (molto vicina all’uscita del parcheggio della loro attività) e nel nuovo assetto non avevano ripristinato la segnaletica di “stop”.


In qualche modo loro, i commercianti, si erano rassegnati ad accollarsi almeno una parte di colpa per la morte del malcapitato, quindi col pubblico ministero avevano concordato una pena. Il giudice dell’udienza preliminare, invece, colpo di scena, li assolveva per non aver commesso il fatto.
Ai due era stato addebitato, in qualità di titolari dell’esercizio commerciale “V.”, di avere collocato dei cartelli pubblicitari lungo la strada regionale n. 20, mantenendoli oltre il termine di scadenza della concessione: cartelli che ostruivano una corretta visibilità dei veicoli in transito ed in particolare per quelli provenienti dalla strada antistante il parcheggio dell’immobile di loro proprietà. Inoltre, secondo l’accusa, avevano omesso di apporre su tale via, nel punto di intersezione con la strada regionale, i segnali di “stop”.
A causa di tali condotte omissive il povero automobilista, alla guida di un’auto Ford Fiesta, impegnando l’incrocio proveniente dalla strada che aveva obbligo di dare la precedenza, era andato ad impattare con una Fiat Punto che aveva impegnato l’intersezione ad alta velocità. Lo sfortunato guidatore della Ford Fiesta decedeva a seguito delle gravi lesioni patite nel sinistro.


A proposito delle condotte omissive dei due commercianti, però, il giudice dell’udienza preliminare aveva osservato che il posizionamento dei cartelli pubblicitari non aveva avuto alcuna incidenza in ordine alla riduzione della visibilità per i veicoli in transito. Per quanto riguarda il cartello di “stop”, poi, chi l’ha detto che la presenza del segnale avrebbe dissuaso il conducente dall’impegnare con disattenzione l’incrocio?
Le risposte sono giunte dalla Cassazione Penale (sez. IV, sentenza 5 agosto 2011, n. 31326), cui il Procuratore della Repubblica aveva proposto appello, ritenendo che il giudice dell’udienza preliminare non aveva tenuto in debito conto che, con i propri lavori, gli imputati avevano alterato il corso della strada che immetteva sulla via regionale, così rendendo inutile la presenza di una pregressa segnaletica di “stop”. Bastava leggere, a questo proposito, la missiva inviata al Comune di Cavallerleone undici giorni prima del sinistro, nella quale i proprietari, proprio in conseguenza di detti lavori, avevano assunto l’obbligo di apporre una segnaletica orizzontale sulla strada antistante il parcheggio, proprio con il posizionamento della segnaletica di “stop”. Quindi – per il procuratore - una condotta omissiva c’era stata ed era certamente una concausa del sinistro, in quanto all’alterazione della situazione dei luoghi si era accompagnato l’omesso riposizionamento della segnaletica.
Aveva ragione il pubblico ministero? Secondo la Cassazione sì, perché la colpa dei due imputati era dimostrata per tabulas, dalla lettera firmata di loro pugno e indirizzata al Comune di Cavallerleone.


Il proscioglimento, da parte del GUP era stato pronunciato ritenendo che la presenza della segnaletica non avrebbe con certezza evitato l’evento, in quanto non era detto che il segnale avrebbe indotto la vittima ad avere una maggiore cautela nell’impegnare l’incrocio.
Tanto per dare uno sguardo alla casistica giurisprudenziale osserviamo che di recente, con sentenza del 20 giugno 2011, la Prima Sezione del Tribunale di Foggia ha stabilito che “il cartello di stop collocato in prossimità di un crocevia non comporta soltanto l'obbligo di arresto del mezzo, ma anche quello successivo, una volta ripresa la marcia, di dare in ogni caso precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra. La violazione di tali obblighi è di per sé sufficiente, in caso di conseguente incidente stradale, ad escludere ogni concorso di colpa del conducente del veicolo antagonista, ancorché questi marciasse non tenendo rigorosamente la propria destra, senza che possa venire in considerazione la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 del codice civile, avente un valore meramente sussidiario”.
Ad avvalorare l’ipotesi che il cartello di “stop” ben collocato può fare la differenza, giungono altre due recenti decisioni, la prima (sentenza 17 dicembre 2010) della Tredicesima Sezione del Tribunale di Roma; la seconda (sentenza 25 ottobre 2010) della Terza Sezione del Tribunale di Bologna.


Secondo il Tribunale di Roma “il conducente che impegna un incrocio disciplinato dal segnale dello stop, ancorché segnalante il suo diritto di precedenza, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida. Il medesimo, infatti, nonostante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni segnaletiche, deve usare la necessaria cautela riconducibile all'ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti nell'incrocio. Quanto detto, del resto, è espressione del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non rispettino il segnale di arresto o di precedenza, così come previsto dagli artt. 140, 141 e 145 del C.d.S.. In caso di incidente nelle prossimità di un siffatto incrocio, pertanto, occorrerà esaminare la condotta di guida di tutti i conducenti coinvolti nel sinistro al fine di valutare se ciascuno di essi abbia effettivamente posto in essere la necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza”. Per il Tribunale di Bologna, poi, “Il segnale di stop pone a carico degli automobilisti l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio veicolo, anche nell'ipotesi in cui la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da altri veicoli. Di talché, qualora il sinistro stradale, in base alle risultanze istruttorie, sia eziologicamente riconducibile in via esclusiva al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il predetto segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., tenuto conto che tale presunzione ha una funzione meramente sussidiaria, operante solo nel caso in cui non sia concretamente possibile accertare le rispettive responsabilità dei conducenti coinvolti nell'incidente stradale”


Tornando al caso di Saluzzo, il posizionamento della segnaletica di “stop”, orizzontale e verticale, aveva una specifica rilevanza in quanto, con i lavori svolti, gli imputati avevano modificato lo stato dei luoghi ed in particolare della via di accesso dal parcheggio all’incrocio con la strada regionale. Perciò gli automobilisti si venivano a trovare di fronte ad uno svincolo diverso da quello precedente. Il richiamo segnaletico della presenza di un incrocio e dell’obbligo perentorio di arrestarsi per dare la precedenza, era una cautela necessaria per fini di sicurezza. Di ciò erano consapevoli sia il Comune che gli imputati, se è vero che con la missiva inviata al Sindaco undici giorni prima dell’incidente, i commercianti avevano assunto l’impegno dell’asfaltatura della nuova strada, del collocamento di un’aiuola spartitraffico, ed anche del posizionamento di segnaletica verticale ed orizzontale di “STOP”. Si capisce bene, proprio dalla lettura di tale missiva, che la nuova segnaletica era correlata alla nuova fisionomia assunta dallo svincolo dopo i lavori. Valutazioni sulle quali il GUP, secondo la Cassazione, aveva glissato completamente.
Tutto sbagliato, quindi: tutto da rifare. Sentenza annullata e trasmissione degli atti al Tribunale per la ricelebrazione dell’udienza preliminare.

 

 

* Funzionario della Polizia di Stato e
Docente di Politiche della Sicurezza
Presso l’Università di Bologna

 

 



 

Giovedì, 12 Gennaio 2012
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