Martedì 23 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su

Veicoli - Targa di riconoscimento - Autoveicolo con targa originale ma parzialmente coperta in modo da evitare l’identificazione - Circolazione - Integrazione del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. - Esclusione.
(Cass. Pen., Sez. V, 19 gennaio 2011, n. 1468)

Non integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.), la condotta di colui che circoli con autoveicolo dotato di targa originale ma coperta parzialmente in modo da evitare di essere identificato, in guanto gli atti di falsificazione, di manomissione o di alterazione della targa originaria postulano, come ogni condotta di falso documentale, una modificazione durevole del documento, e non soltanto un ostacolo provvisorio alla lettura dello stesso. (Cass. Pen., Sez. V, 19 gennaio 2011, n. 1468) [RIV-1105P392] - Artt. 100 c.s., 472, 482 c.p.

Mercoledì, 04 Gennaio 2012
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK