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Notizie brevi , News 03/01/2012

Il camionista non tiene conto dei cartelli nel tunnel? Concorso di colpa con la vittima

È responsabile chi, non tenendo conto dei segnali di pericolo posti all'interno di una galleria, anche se generici, causa un incidente mortale, a maggior ragione se a provocarlo è un autista professionale. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 25649/11.
Foto dalla rete

Il caso

Un camionista, uscendo da una galleria lunga circa 10 Km, perde il controllo dell'autocarro a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla presenza di neve e si ritrova messo di traverso sulla carreggiata. L'auto che sopraggiunge successivamente non riusciva a evitare l'impatto e, a causa delle gravi lesioni riportate, il conducente dell'automobile muore. Il Tribunale di Teramo assolve l'autista del camion dal delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale perché il fatto non costituisce reato. È stata la Corte d'appello che, non dubitando né sulla sussistenza del nesso causale né sull'esistenza dell'elemento soggettivo della colpa, ha riformato ai soli fini civili la sentenza di primo grado, ammettendo il concorso di colpa della vittima e dell'imputato quantificandola al 50%.

Bisogna sempre prestare massima attenzione a tutti i cartelli stradali, anche a quelli generici. La Corte distrettuale conferma che la presenza di neve all'uscita della galleria non era segnalata da lampeggianti e che all'ingresso della stessa le condizioni meteo erano totalmente differenti, ma sostiene anche che, all'interno del tunnel, «vi erano segnali di pericolo, che, seppur di carattere generico, dovevano imporre al conducente dell'autocarro una maggiore prudenza nella guida».

Non importa se all'ingresso del tunnel l'asfalto era asciutto: ci vuole comunque prudenza. L'imputato ricorre per cassazione adducendo che l'autocarro si era fermato a 122 metri dall'uscita dal tunnel e che c'erano 4 metri di spazio per l'eventuale passaggio di auto sopraggiungenti; aggiunge altresì che la precipitazione nevosa di forte intensità era del tutto imprevedibile, visto che all'ingresso la strada era asciutta e mancavano le segnalazioni semaforiche all'interno del tunnel.

Premesso che la censura in merito al difetto del nesso causale è preclusa perché l'imputato «non può dedurre in sede di legittimità censure su punti rispetto ai quali non è più possibile contestare la decisione di primo grado», la Suprema Corte precisa che, come già sottolineato in un precedente orientamento della stessa Corte, «è riconosciuta la sussistenza della causalità della condotta da parte di chi ponga in essere un ingombro sulla carreggiata, soprattutto in strade a scorrimento veloce» (Cass., sez. IV, sent. n. 10676/10).

La galleria è lunga ed è prevedibile una differenza metereologica tra l'ingresso e l'uscita, in più, nel caso di specie, essendo il ricorrente un autista professionale, non poteva sottovalutare i cartelli di avvertimento di pericolo posti all'interno di una lunga galleria con sbocco in zona di montagna, per cui, la Corte di legittimità rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Fonte: www.lastampa.it del 30.12.2011
 

Martedì, 03 Gennaio 2012
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