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L'ausiliario non può fare contravvenzione per la circolazione sulla corsia dei bus

L'ausiliario del traffico non può contestare all'automobilista il transito nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. La Corte di cassazione, con la sentenza 28359, (si legga il testo sul sito di Guida al diritto) respinge il ricorso del Comune di Roma che affermava la legittimità dell'operato del vigilino, che aveva sanzionato una signora per aver invaso la corsia dei bus, negandogli anche la possibilità di avvalersi della contestazione immediata.

Il vigilino si occupa solo della sosta

D'accordo con l'ausiliario e il Comune si era trovato il giudice di pace della Capitale che aveva condannato la donna a pagare, respingendo un ricorso accolto invece dagli ermellini. La Suprema corte approfitta del caso per fare chiarezza sui compiti degli ausiliari del traffico che, ricordano i giudici della seconda sezione, devono limitarsi alle contestazioni che riguardano la sosta mentre non possono occuparsi della circolazione. La possibilità di "punire" chi utilizza le corsie preferenziali è semmai riservata al «personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico».

La designazione nominativa

Una funzione che può essere svolta però solo da chi è stato «nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali». Resta in ogni caso inalterata la possibilità, per l'automobilista, di fare la contestazione immediata e l'obbligo, per chi eleva la contravvenzione, di sottoscrivere il verbale di accertamento. Sempre il sindaco ha poi la facoltà di designare i dipendenti comunali o delle società di gestione parcheggi che, limitatamente alle aree oggetto di concessione, possono prevenire e accertare le violazioni che riguardano esclusivamente la sosta.

All'amministrazione l'onere della prova

Per finire la Cassazione afferma che spetta all'amministrazione fornire "l'onere della prova" sull'idoneità del soggetto ad accertare le violazioni. Non è, infatti, sufficiente che il verbale riporti la dicitura ausiliario del traffico, ma è necessario dimostrare che la nomina è avvenuta con un provvedimento amministrativo "trasparente".

 

 

Testo integrale della sentenza
Corte di Cassazione - n.28359 del 22 dicembre 2011

 

da ilsole24ore.com/

Mercoledì, 28 Dicembre 2011
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