Guida in stato di ebbrezza – Art. 186, comma 9 bis, c.s. – Sanzione del lavoro di pubblica utilità – Fatti commessi prima dell’introduzione di tale sanzione – Normativa più favorevole – Applicabilità.
Guida in stato di ebbrezza – Art. 186, comma 9 bis, c.s. – Sanzione del lavoro di pubblica utilità – Presupposti
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sanzione del lavoro di pubblica utilità, prevista dal comma 9 bis dell’art. 1867 C.d.S., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), della legge 29 luglio 2010 n. 120, è da considerare più favorevole e può quindi trovare applicazione anche con riguardo a fatti commessi prima dell’entrata in vigore di detta legge, dovendosi tuttavia far riferimento ai più elevati limiti edittali di pena introdotti dalla medesima novella, in applicazione del principio secondo cui, una volta individuata la normativa da considerarsi, nel complesso, più favorevole, essa deve essere applicata nella sua totalità. (Cass. Pen., sez. IV, 4 agosto 2011, n. 31145) - [RIV-1110P774] Art. 186
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