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Gli automobilisti vanno risarciti se l'aumento dei premi è conseguenza del cartello tra assicurazioni

La Compagnia assicuratrice è stata sanzionata per aver partecipato ad intesa anticoncorrenziale e, quindi, condannata a risarcire il danno subito da un consumatore: per provare che l’aumento dei premi non è dovuto al cartello non si può fare riferimento alla situazione generale del mercato assicurativo, ma occorre dimostrare situazioni e comportamenti specifici dell’impresa interessata. È quanto stabilisce la Cassazione con la sentenza 13486/11.

 

Il caso

Un automobilista ottiene la condanna della Compagnia assicuratrice, presso la quale è assicurato per la Rc Auto, al risarcimento dei danni causato dalla partecipazione dell’assicuratore ad intesa anticoncorrenziale, sanzionata dall’AGCM, e dall’aumento dei premi che ne è derivato. Contro la condanna della Corte d’Appello di Salerno la Compagnia assicuratrice propone ricorso in Cassazione, sostenendo che l’aumento dei premi non era dovuto al cartello sanzionato dall’Autorità Garante.

Punto di partenza dell’indagine condotta dai giudici di merito e contestata dal ricorrente è il procedimento pubblicistico dell’Autorità Garante, conclusosi in sede di giustizia amministrativa: come rileva il Collegio, gli accertamenti e gli atti di tale procedimento hanno un ruolo di prova privilegiata che, pur non precludendo la facoltà per la assicuratrice di fornire una prova contraria, non sono più revocabili in dubbio, né utilizzabili a fini e con senso diverso da quello attribuito nel provvedimento sanzionatorio.

L’AGCM ha ritenuto che esista un’intesa anticoncorrenziale, accertando che in conseguenza di tali comportamenti illeciti i premi sono aumentati, in Italia, del 96,55% tra il 1994 e il 2000, e del 63% rispetto alla media europea. Secondo l’Autorità Garante l’anomalia italiana è imputabile «al mancato funzionamento del sistema concorrenziale, per cui gli aumenti dei costi vengono trasferiti integralmente sui premi, senza che vi sia alcuna pressione per il contenimento dei costi medesimi».
L’intesa ha prodotto un danno concreto. Il provvedimento sanzionatorio dell’AGCM, prosegue la Cassazione, non si è limitato ad accertare il carattere potenzialmente lesivo della condotta anticoncorrenziale, ma ha anche rilevato una lievitazione, ingente e ingiustificata dei premi: la condotta illecita, pertanto, si è tradotta in un danno economico di rilevante impatto sui consumatori.

L’assicurato che agisce per il risarcimento può avvalersi della presunzione. Stante la situazione concretamente lesiva degli interessi economici degli automobilisti, qualora un assicurato intenda agire per il risarcimento dei danni ha il diritto di avvalersi della presunzione che il premio sia indebitamente aumentato per effetto e in conseguenza del comportamento collusivo della Compagnia che ha partecipato all’intesa anticoncorrenziale. L’assicuratrice può fornire prova contraria, ma con determinati limiti: non bastano considerazioni di carattere generale attinenti alla situazione del mercato assicurativo. In altri termini, è indispensabile fornire dati relativi alla singola impresa, che dimostrino come l’aumento del premio non sia determinato dalla partecipazione all’intesa ma da altri fattori, concreti e specifici.

Perciò la Cassazione ritiene «fondata la prova dei fatti costituitivi addotti dal danneggiato a sostegno della sua domanda di risarcimento del danno». Il ricorso dell'assicurazione è rigettato.

 

da lastampa.it

 

 


 

Venerdì, 02 Dicembre 2011
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