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Corte di Cassazione 25/11/2011

Neve e ghiaccio all'uscita da una galleria - evento imprevedibile - limiti

(Cass. Pen., sez.IV, 27 giugno 2011, n. 25649)

(omissis)

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza del 3/3/2005 il Tribunale di Teramo assolveva, perché il fatto non costituisce reato, G. F. dal delitto di cui all’art. 589 c.p., omicidio colposo in danno di D. A., aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (…).
Al G. era stato addebitato che, mentre circolava a bordo di un autocarro Mercedes sull’autostrada A 24 (…), all’uscita della galleria Gran Sasso, per la neve presente sull’asfalto, aveva perso il controllo del mezzo, così da mettersi di traverso sulla carreggiata creando ostacolo per i veicoli sopraggiungenti, tra cui l’auto BMW 525 condotta dal D. che, dopo aver perso il controllo del veicolo, andava ad impattare contro l’autocarro, riportando gravi lesioni che ne determinavano il decesso.
2. Avverso la sentenza proponevano appello le sole parti civili D. L. e D. R. Con sentenza del 22/1/2009 la Corte di Appello de L’Aquila, riformava la pronuncia di primo grado ai soli fini civili e, premessa la concorrente responsabilità della vittima e dell’imputato, quantificata nel 50% condannava il G. ed il responsabile civile A. A. s.p.a. al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di € 25.000.
Osservava la Corte di merito che senza dubbio esisteva il nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento, in quanto, perdendo il controllo del mezzo, si era posto di traverso sull’autostrada, determinando un ostacolo per i veicoli che sopraggiungevano.
Quanto all’elemento soggettivo della colpa, sebbene la presenza della neve all’uscita della galleria non fosse stata segnalata da lampeggianti, all’interno della galleria vi erano segnali di pericolo, che, seppur di carattere generico, dovevano imporre al conducente dell’autocarro una maggiore prudenza nella guida.
Sulla base di tali valutazioni, la Corte distrettuale pronunciava la condanna risarcitoria, ripartendo la responsabilità del fatto in eguale misura.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:
3.1. Il difetto di motivazione in relazione all’affermata sussistenza del nesso causale senza indicazione della legge scientifica di copertura. Infatti, dagli accertamenti tecnici svolti, era emerso che l’autocarro si era fermato a circa 122 metri di distanza dalla uscita della galleria, sulla corsia di sorpasso ed aveva lasciato sul lato destro 4 metri di spazio per l’eventuale passaggio di auto sopraggiungenti. Pertanto la condotta del G. aveva creato un’occasione per il sinistro, ma non ne costituiva la causa, che invece era addebitabile alla condotta della vittima, la quale ben avrebbe potuto in tempo avvistare l’ostacolo e passare attraverso lo spazio lasciato libero sulla carreggiata.
3.2. Il difetto di motivazione in ordine all’affermata presenza della colpa in capo all’imputato. Invero la precipitazione nevosa di forte intensità, all’uscita della galleria, nel versante teramano era del tutto imprevedibile, a fronte del fatto che all’ingresso,  nel versante aquilano, la strada era asciutta ed inoltre la precipitazione non era stata segnalata con strumentazione semaforica o lanterne.

 

Considerato in diritto

 

4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4.1 Quanto alla censura sul difetto del nesso causale tra la condotta di guida dell’imputato e l’evento, va premesso che la sentenza di primo grado ha assolto il G., perché il fatto non costituisce reato, per mancanza dell’elemento soggettivo della colpa. Pertanto, in assenza di un’impugnazione dell’imputato per ottenere la pronuncia di una formula più favorevole, è precluso rimettere in discussione la sussistenza del fatto sotto il profilo del nesso causale.
Va ricordato che questa Corte di legittimità, con consolidata giurisprudenza, ha statuito che “L’imputato ha interesse ad appellare la sentenza di assoluzione in primo grado “perché il fatto non costituisce reato” e ne consegue che l’imputato, il quale non abbia proposto appello, non può dedurre in sede di legittimità, con il ricorso avverso la sentenza che in appello lo abbia condannato, censure su punti (l’accertamento del rapporto di causalità) rispetto non è più possibile contestare la decisione di primo grado per la formazione del giudicato o per l’esistenza di una preclusione (…).
In ogni caso, va sottolineato come questa Corte ha ripetutamente riconosciuto la sussistenza della causalità della condotta da parte di chi ponga in essere un ingombro sulla carreggiata, soprattutto in strade a scorrimento veloce (…).
4.2 Quanto al profilo della colpa (cioè alla possibilità di preveder la situazione di pericolo all’uscita della galleria, con conseguente obbligo cautelare di limitare la velocità), il giudice di primo grado ha ritenuto che l’assenza di segnalatori semaforici all’interno della galleria e la circostanza che le condizioni meteorologiche sul versante del L’Aquila erano normali, aveva reso imprevedibile la presenza di una bufera di neve all’uscita della galleria sul versante teramano.
Di contro la Corte di Appello ha valorizzato la presenza in galleria di due cartelli, posti in prossimità dell’uscita (a 400 metri) segnalati “Pericolo, strada sdrucciolevole per possibile presenza di ghiaccio o neve”. Tali segnali, sebbene generici, dovevano indurre ad una maggiore prudenza e ad una limitazione della velocità.
Le argomentazioni della Corte di merito appaiono sorrette da adeguata motivazione laddove si osservi che, a parte la segnalazione del pericolo, la notevole lunghezza della galleria (circa 10 km.) non poteva determinare un affidamento sul fatto che le condizioni meteorologiche alla sua uscita fossero le stesse presenti all’ingrosso.
Va ricordato che l’accertamento della prevedibilità dell’evento in tema di delitti colposi, va effettuata con valutazione “ex ante”, giacché non può essere addebitato all’agente modello (“homo ejusdem professioni set condicionis”) di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere, finendosi, diversamente opinando, con il costruire una forma di responsabilità oggettiva (…).
Nel caso di specie, essendo il G un autista professionale, non poteva sottovalutare la portata dei cartelli di avvertimento di pericolo siti in una lunga galleria con sbocco in zona di montagna (“Galleria Gran Sasso”).
All’infondatezza del ricorso segue il suo rigetto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle sostenute dalle parti civili che si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore delle costituite parti civili, in solido col responsabile civile, delle spese di questo giudizio, che liquida, per ognuna della parti civili, in € 2.000, oltre accessori come per legge.
(omissis)

 

da Polnews

 

Venerdì, 25 Novembre 2011
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