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Assicurazione obbligatoria – Applicabilità delle norme della L. n. 990 del 1969 – Strada ad uso pubblico – Nozione – Accessibilità ad un numero indifferenziato di persone – Fattispecie in tema di obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo

(Cass. Civ., sez. I, 21 dicembre 2005, n. 28303)

Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, le relative norme sono applicabili allorché i veicoli siano in circolazione su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate, per tali intendendosi quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono accessibili ad una molteplicità indifferenziata di persone (fattispecie in tema di violazione dell’art. 181 codice della strada, che sanziona l’omessa esposizione sul veicolo del contrassegno assicurativo). (Nuovo c.s., art. 181, L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1).

 

 

Martedì, 08 Novembre 2011
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