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Zona a traffico limitato: nuova severa sentenza della Corte di cassazione
E’ reato di falso e illecito esibire sull'auto la fotocopia del permesso per accedere alla Ztl

(ASAPS) Ancora una volta la Corte di cassazione emana, in modo deciso e severo, la sua sentenza secondo la quale è illecito, nonché imputabile di reato di “falso” in materia di atti amministrativi, esibire in vece del documento originale la sua fotocopia.
E’ quanto si evince dall’ordinanza n° 38349 del 24 ottobre 2011, V sezione penale.
L’esigenza di arrestare il malcostume dei permessi falsi, i non pochi riprovevoli episodi di falsi documenti destinati a invalidi e utilizzati invece da persone in perfetto stato di salute, ma anche le numerose segnalazioni dell’opinione pubblica, hanno spinto i giudici ad allargare il raggio di accusa.
Non ci si limita, quindi,  più alla sola omissione di un timbro a secco o di un falso attestato (per cui il reato è già stabilito a livello giuridico dagli artt. 477 e 482 del codice penale), ma si punta il dito anche contro l’ “alterazione del documento rilasciato”, per cui la copia sarebbe realizzata con l’astuto obiettivo di far apparire autentico un documento.
I giudici sono dovuti intervenire definendo non particolarmente vantaggioso l’uso di copia piuttosto che del documento originale.
E’ questo il caso analizzato di un automobilista autorizzato ad entrare in Zona a traffico limitato che esibiva una fotocopia identica al proprio permesso originale perché, a suo dire, non voleva perderla o rovinarla… Potrà apparire particolarmente inflessibile e severo un giudice che condanna un utente della strada solo perché lascia a casa il permesso originale per "non sciuparlo”, ma quando ci si trova a trattare problematiche come il traffico o l’inquinamento dell’ambiente bisogna per forza comprendere la decisione di quei magistrati che hanno dato forza alla legge e condannato le condotte illecite in tale ambito.(ASAPS)

 

 


 



 

Lunedì, 31 Ottobre 2011
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