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Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Possibilità di ricorrere ad elementi di prova diversi dall’etilometro – Limiti

(Cass. Pen., sez. IV, 12 ottobre 2005, n. 36922)

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 186 del codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285), per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo non è indispensabile l’utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal codice della strada e dal regolamento (etilometro), ben potendo il giudice di merito – in un sistema che non prevede l’utilizzazione di prove legali – ricavare l’esistenza di tale stato da elementi sintomatici quali l’alito vinoso, l’eloquio sconnesso, l’andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che possano far fondatamente presumere l’esistenza dello stato indicato; anzi, in questa prospettiva, essendo consentito al giudice finanche di disattendere l’esito dell’esame alcolimetrico. Peraltro, questo principio non può estendersi fino a ritenere che qualunque manifestazione riconducibile all’uso di sostanze alcoliche possa far ritenere integrata la fattispecie incriminatrice, anche perché il sistema che disciplina la materia non vieta indiscriminatamente a chi abbia fatto uso di bevande alcoliche di porsi alla guida di un veicolo, ma prevede una soglia di assunzione oltre la quale scatta il divieto in questione. Per l’effetto, in difetto dell’esame alcolimetrico, per poter ritenere provato lo stato di ebbrezza penalmente rilevante, occorre che gli elementi sintomatici di tale stato siano significativi, al di là di ogni ragionevole dubbio, di una assunzione di bevande alcoliche in quantità, tale che si possa affermare il superamento della soglia prevista dalla legge, non bastando al riguardo l’esistenza di elementi sintomatici di significato ambiguo (quali, nella specie, sono stati ritenuti, la generica dichiarazione del verbalizzante secondo cui l’imputato «non sembra molto in sè», non risultando chiarita in sentenza la ragione che potesse consentire di ricondurre questo stato all’abuso di alcool, e la riferita presenza dell’alito vinoso, trattandosi di elemento riconducibile all’assunzione di bevande alcoliche ma inidoneo a dimostrare, da solo, il superamento della soglia vietata).

 

Venerdì, 28 Ottobre 2011
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