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Responsabilità civile – Amministrazione pubblica – Opere pubbliche – Strade – Obblighi di manutenzione –Potere discrezionale della P.A. – Limiti – Norme di legge e regolamentari, nonché norme di comune prudenza e diligenza (obbligo del neminem laedere)...

(Cass. Civ., sez. III, 9 novembre 2005, n. 21686)

Responsabilità civile – Amministrazione pubblica – Opere pubbliche – Strade – Obblighi di manutenzione –Potere discrezionale della P.A. – Limiti – Norme di legge e regolamentari, nonché norme di comune prudenza e diligenza (obbligo del neminem laedere) – Insidie e pericolo occulto – Responsabilità ex art. 2043 c.c. – Configurabilità – Condizioni.
Responsabilità civile – Colpa o dolo – Colpa concorrente del danneggiato – Conseguenze – Indagini d’ufficio da compiere – Contenuto – Individuazione.

La P.A., nell’esercizio del suo potere discrezionale in ordine all’esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e controllo in genere dei beni demaniali, incontra i limiti derivanti sia da norme di legge che regolamentari, sia da norme tecniche, sia da norme di comune prudenza e diligenza, e, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminen laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che l’opera pubblica non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, caratterizzatesi per il carattere oggettivo della non visibilità e per quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo.
L’art. 1226, primo comma, c.c. (applicabile anche in tema di responsabilità extracontrattuale per il richiamo contenuto nell’art. 2056 dello stesso codice), nello stabilire che il risarcimento non è dovuto per i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato, obbliga con ciò stesso il giudice ad accertare tutti i fattori causali, così da imporgli di indagare d’ufficio sull’eventuale concorso di colpa del danneggiato e sulla sua incidenza in ordine alla genesi del danno.

 

 

Lunedì, 24 Ottobre 2011
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