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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 95, comma 1-bis, c.d.s., come modificato dall’art. 13, comma 1, della legge n. 120/2010 - Semplificazione del procedimento di duplicazione della carta di circolazione conseguente al deterioramento, alla distruzione o allo smarrimento dell’originale. Istruzioni operative

(Circolare n. 26714 del 21 settembre 2011)

 


 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 5

 

Prot. n. 26714

Roma, 21 settembre 2011

 

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2011 è stato pubblicato il decreto dirigenziale 5 agosto 2011, con il quale è stata data attuazione all’art. 95, comma 1-bis, c.d.s., come modificato dall’art. 13, comma 1, legge n. 120/2010. L’obiettivo perseguito dalle nuove disposizioni è quello di realizzare la massima semplificazione amministrativa del procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione, nelle ipotesi di smarrimento, deterioramento o distruzione dell’originale, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge n. 264/1991. Si illustrano, pertanto, le necessarie istruzioni applicative con l’avvertenza che, al fine di consentire a tutti gli UMC ed agli operatori del settore di adottare le opportune iniziative organizzative, l’entrata in vigore della presente circolare è fissata per il 29 settembre 2011. La presente circolare è indirizzata a tutte le Direzioni Generali Territoriali, affinchè possano estenderne i contenuti a tutti gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza. Il testo della presente circolare è altresì consultabile, da chiunque ne abbia interesse, su sito istituzionale www.mit.gov.it..

AVVERTENZA
A causa di un mero refuso contenuto nel file in formato word inviato alla Gazzetta Ufficiale, al comma 2 dell’art. 2 del decreto in oggetto, così come pubblicato, è stata evidentemente omessa la parola “rilasciano”. Si trascrive di seguito il testo integrale del predetto comma: “ 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2000, gli UMC e le imprese di consulenza automobilistica, che abbiano ottenuto l’abilitazione di cui all’articolo 3, rilasciano, nei casi di particolare necessità ed urgenza, il duplicato della carta di circolazione conseguente allo smarrimento ed alla distruzione dell’originale.”...


Leggi il testo integrale della circolare

Lunedì, 26 Settembre 2011
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