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Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Telelaser – Mod. Ultralyte – Legittimità della misurazione e del relativo verbale di accertamento – Sussistenza – Necessità di taratura dello strumento – Esclusione

(GdP di Palermo, 4 novembre 2005, n. 9208)

In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser mod. Ultralyte omologato, secondo il disposto dell’art. 142, comma sesto, del codice della strada, poiché si tratta di apparecchiatura idonea a determinare, in modo chiaro e accertabile, come richiesto dall’art. 345 del regolamento di esecuzione del suddetto codice, la velocità del veicolo senza la previsione di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell’accertamento dell’infrazione, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato. Tale attestazione è assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed è suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica. Prova contraria che non può essere fornita dalla presunta mancata taratura dell’apparecchio non necessaria se non espressamente richiesta dal costruttore nel manuale d’uso.

Venerdì, 23 Settembre 2011
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